Art. 34.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1. Le lettere c) e d) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre  1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, sono soppresse.
  2.  Fino  alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre
2005, le norme del presente decreto si applicano secondo le procedure
di  cui  al  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990, n. 39, e al relativo
regolamento  di  attuazione adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.
  3.   Al   comma 4,   primo   periodo,   dell'articolo 1-sexies  del
decreto-legge    30 dicembre    1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 39, per soggetto
destinatario  dei  servizi  di  accoglienza  di  cui  al  comma l del
medesimo  articolo si  intende  anche  lo  straniero  con permesso di
protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
  4.  Allo  straniero  con  permesso  di  soggiorno umanitario di cui
all'articolo 5,   comma 6,   del   testo   unico  delle  disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e  successive  modificazioni,  rilasciato dalla questura su richiesta
dell'organo  di esame della istanza di riconoscimento dello status di
rifugiato,  prima  dell'entrata  in  vigore  del presente decreto, e'
rilasciato   al  momento  del  rinnovo  il  permesso  per  protezione
sussidiaria di cui al presente decreto.
  5.  Ai  titolari  del  permesso  di  soggiorno umanitario di cui al
comma 4  sono  riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente
decreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Amato, Ministro dell'interno
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Turco, Ministro della salute
                              Damiano,  Ministro  del  lavoro e della
                              previdenza sociale
                              Ferrero,  Ministro  della  solidarieta'
                              sociale
                              Nicolais,  Ministro per le riforme e le
                              innovazioni        nella       pubblica
                              amministrazione
                              Pollastrini,  Ministro  per i diritti e
                              le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
          Note all'art. 34:
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 1 del citato
          decreto-legge   30 dicembre   1989,   n.  416,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.  1  (Rifugiati).  -  1.  Dalla data di entrata in
          vigore   del   presente  decreto  cessano  nell'ordinamento
          interno  gli  effetti  della  dichiarazione  di limitazione
          geografica  e  delle  riserve  di cui agli articoli 17 e 18
          della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata
          con   legge  24 luglio  1954,  n.  722,  poste  dall'Italia
          all'atto  della sottoscrizione della convenzione stessa. Il
          Governo  provvede agli adempimenti necessari per il formale
          ritiro di tale limitazione e di tali riserve.
              2.  Al  fine  di  garantire l'efficace attuazione della
          norma  di  cui  al  comma 1,  il  Governo provvede ai sensi
          dell'art.   17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  a
          riordinare,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  del presente decreto, gli organi e le procedure per
          l'esame  delle  richieste di riconoscimento dello status di
          rifugiato, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
              3.   Agli   stranieri   extraeuropei   «sotto  mandato»
          dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
          (ACNUR)  alla data del 31 dicembre 1989 e' riconosciuto, su
          domanda  da presentare, entro sessanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato.
          Tale     riconoscimento     non    comporta    l'erogazione
          dell'assistenza.
              4.  Non  e'  consentito l'ingresso nel territorio dello
          Stato    dello    straniero   che   intende   chiedere   il
          riconoscimento   dello   status  di  rifugiato  quando,  da
          riscontri  obiettivi  da  parte della polizia di frontiera,
          risulti che il richiedente:
                a) sia  stato  gia'  riconosciuto  rifugiato in altro
          Stato.  In  ogni  caso  non  e' consentito il respingimento
          verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
                b) provenga  da  uno  Stato,  diverso  da  quello  di
          appartenenza,   che   abbia  aderito  alla  convenzione  di
          Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno,
          non considerandosi tale il tempo necessario per il transito
          del  relativo  territorio  sino alla frontiera italiana. In
          ogni  caso  non  e'  consentito  il respingimento verso uno
          degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
                c)-d) (soppresse).
              5.  Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che
          intende  entrare  nel  territorio  dello  Stato  per essere
          riconosciuto  rifugiato  deve rivolgere istanza motivata e,
          in  quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di
          frontiera.  Qualora  si  tratti di minori non accompagnati,
          viene  data  comunicazione  della  domanda al tribunale dei
          minori competente per territorio ai fini della adozione dei
          provvedimenti  di  competenza.  Qualora  non  ricorrano  le
          ipotesi  di  cui  al comma 4, lo straniero elegge domicilio
          nel  territorio  dello  Stato. Il questore territorialmente
          competente,  quando non ricorrano le ipotesi previste negli
          articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso
          di  soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della
          procedura di riconoscimento.
              6.  Avverso la decisione di respingimento presa in base
          ai commi 4 e 5 e' ammesso ricorso giurisdizionale.
              7. (Abrogato).
              8.  Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  da emanarsi entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, sono stabilite la misura
          e  le  modalita'  di  erogazione  del  contributo di cui al
          comma 7.
              9.  All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7
          valutato  rispettivamente  in lire 3.000 milioni ed in lire
          67.500  milioni  in ragione di anno per ciascuno degli anni
          1990,  1991  e  1992,  si  provvede,  quanto  a lire 20.000
          milioni,  a  carico dello stanziamento iscritto al capitolo
          4239  dello  stato di previsione del Ministero dell'interno
          per  l'anno  1990  e  corrispondenti  capitoli per gli anni
          successivi  e,  quanto  a  lire  50.500  milioni,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  1990-1992, al capitolo 6856
          dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per il
          1990,  all'uopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento
          «Interventi    in   favore   dei   lavoratori   immigrati».
          All'eventuale  maggiore onere si provvede sulla base di una
          nuova specifica autorizzazione legislativa.
              10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              11.  I  richiedenti  asilo che hanno fatto ricorso alle
          disposizioni  previste  per  la  sanatoria  dei  lavoratori
          immigrati  non  perdono  il diritto al riconoscimento dello
          status  di  rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a
          interventi di prima assistenza.».
              - La  direttiva 2005/85/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          13 dicembre 2005, n. L. 326.
              - Per  i  riferimenti  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  16 settembre  2004,  n.  303, si vedano le note
          all'art. 2.
              - Per  il  testo  dell'art.  1-sexies del decreto-legge
          30 dicembre 1989, n. 416, si vedano le note all'art. 28.
              -  Il  testo  dell'art.  5, comma 6, del citato decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente:
              «Art. 5 (Permesso di soggiorno). - (Omissis).
              6.  Il  rifiuto  o  la revoca del permesso di soggiorno
          possono  essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
          o  accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
          ricorrano   seri   motivi,   in  particolare  di  carattere
          umanitario   o  risultanti  da  obblighi  costituzionali  o
          internazionali dello Stato italiano.».