Art. 34.

                         Obblighi dei terzi

  1.  I  terzi  mettono immediatamente a disposizione dei destinatari
del   presente   decreto   ai  quali  il  cliente  e'  introdotto  le
informazioni  richieste  in virtu' degli obblighi di cui all'articolo
18, comma 1, lettere a), b) e c).
  2.  Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e
di  qualsiasi  altro documento pertinente riguardante l'identita' del
cliente  o  del  titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su
richiesta,  dal  terzo  all'ente  o alla persona soggetti al presente
decreto ai quali il cliente e' introdotto.
  3.  Il  ricorso a terzi stranieri e' consentito a condizione che la
legislazione applicabile ai terzi imponga loro obblighi equivalenti a
quelli previsti dai due commi 1 e 2.