Art. 34. (Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti) 1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facolta' di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale"; b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: "2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che gia' dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresi' assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalita' di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili. 2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che gia' dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche". 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, gia' disciplinati da norme speciali. 3. Dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 34: - Si riportano i testi dell'art. 6 e dell'art. 54 del gia' citato decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, cosi' come modificati dalla presente legge: «Art. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito. 2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facolta' di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.». «Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonche' il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) le scadenze e le modalita' di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e) le pubblicazioni di cui all'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia' disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima. 2. Le amministrazioni centrali che gia' dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. 2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. 2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che gia' dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresi' assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalita' di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili. 2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che gia' dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dai processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche. 3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessita' di autenticazione informatica. 4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. 4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicita' legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.».