Art. 34 (Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione) 1. All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 33, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorita' amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprieta' dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico;"; b) nella Sezione IV, dopo il paragrafo 3, e' inserito il seguente: "ยง 3-bis. Annotazione dei contratti preliminari e dei contratti sottoposti a condizione. Art. 60-bis. - 1. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare puo' ordinare l'annotazione dei contratti preliminari previsti dall'articolo 2645-bis, comma 4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto. Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato. 2. Il rispetto o l'inosservanza del limite indicato nell'articolo 2645-bis, comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo comma, del presente allegato. Art. 60-ter. - 1. Per gli effetti di cui all'articolo 2645-bis, comma 2, del codice civile, il giudice tavolare deve ordinare contemporaneamente la cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi aventi causa dal promittente alienante in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione del contratto preliminare. 2. Agli stessi effetti di cui al comma 1 il giudice tavolare ordina, a richiesta della parte istante, la cancellazione delle altre iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite contro il promittente alienante dopo l'annotazione del contratto preliminare, salve le iscrizioni ipotecarie nei casi previsti dall'articolo 2825-bis del codice civile e le annotazioni delle domande di cui all'articolo 71-bis del presente allegato. Art. 60-quater. - 1. Deve essere cancellata l'annotazione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. 2. Cessati gli effetti dell'annotazione del contratto preliminare nei casi di cui all'articolo 2645-bis, comma 3, del codice civile, l'annotazione e' cancellata a richiesta di parte. Art. 60-quinquies. - 1. Se un contratto sottoposto a condizione ha formato oggetto di annotazione ai sensi dell'articolo 20, lettera h), la cancellazione dell'annotazione puo' essere ordinata dal giudice tavolare a domanda, quando la mancanza della condizione risulta da sentenza passata in giudicato o da convenzione. La domanda di cancellazione puo' essere giustificata, ai sensi dell'articolo 94, primo comma, n. 3), anche in base ad altre pronunce definitive dell'autorita' giudiziaria o in base ad atti muniti di pubblica fede. 2. Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 l'avveramento della condizione, sono cancellate d'ufficio tutte le iscrizioni aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del diritto a nome dell'acquirente se si tratta di condizione sospensiva, salve le annotazioni delle domande giudiziali di cui all'articolo 71-bis. 3. Le cancellazioni previste dal comma 1 possono essere ordinate anche in virtu' di una dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale la condizione e' mancata o si e' verificata, salvo in quest'ultimo caso che siano state eseguite iscrizioni dopo l'annotazione del contratto condizionato"; c) dopo l'articolo 71, e' inserito il seguente: "Art. 71-bis. - 1. La cancellazione dell'annotazione delle domande di cui all'articolo 20, lettere f) e g), e' eseguita quando e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. 1. La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivita' delle parti"; d) dopo l'articolo 95, e' inserito il seguente: "Art. 95-bis. - 1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, puo' delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici l'emissione del decreto tavolare per determinati atti o categorie di atti. 2. Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e le direttive impartite dal giudice tavolare. 3. Con atto motivato il giudice tavolare puo' riservarsi o avocare a se' la trattazione di determinate pratiche qualora lo ritenga opportuno per la difficolta' sostanziale o giuridica del caso o per l'importanza o la portata della decisione"; e) dopo l'articolo 130-bis, e' inserito il seguente: "Art. 130-ter. - 1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare, e' ammesso reclamo con le modalita' previste dagli articoli 126 e seguenti".
Note all'articolo 34. Il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1929, n. 91, reca "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province". Si riporta il testo dell'articolo 33 dell'allegato ("Nuovo testo della legge generale sul libri fondiaria") regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, come modificato dalla presente legge: "Art. 33. In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza: a) di provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, di provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e di verbali di estrazione a sorte delle quote; b) di certificati di eredita' o di legato rilasciati dalla competente autorita'; c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione; d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorita' amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprieta' dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione e estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico; e) delle sentenze e dei provvedimenti previsti dall'art. 1032 del codice civile delle sentenze pronunziate a norma dell'art. 2932 dello stesso codice, quando hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale. L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli artt. 2817, n. 4, del codice civile e 616 del codice di procedura penale puo' intavolarsi in forza della sentenza di condanna divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto esecutivo. L'ipoteca giudiziale, di cui agli artt. da 2818 a 2820 del codice civile, puo' intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la consentono". La sezione IV ("Dell'annotazione") dell'allegato al succitato regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 reca al paragrafo 3 "Annotazione del termine per il pagamento dei debiti ipotecari e dell'azione ipotecaria". - Si trascrive il testo dell'articolo 2645-bis, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni: "Art. 2645-bis. Trascrizione di contratti preliminari. 1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente. 2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare. 3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'art. 2652, primo comma, n. 2). 4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi. 5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e' eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalita' di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprieta' predeterminate nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti. 6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unita', e sia stata completata la copertura". - Si trascrive il testo dell'art. 10, comma 3 dell'allegato al succitato regio decreto 28 marzo 1929, n. 499: "3. Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo alla planimetria allo stesso allegata ed i diritti e gli aggravi derivanti dai rapporti di promiscuita' delle singole parti dell'edificio". - Si trascrive il testo dell'articolo 2825-bis, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni: "Art. 2825-bis. Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare. L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo e' annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare". - Si trascrive il testo dell'articolo 20, lettere f), g) e h) dell'allegato al succitato regio decreto 28 marzo 1929, n. 499: " f) le domande di cui agli articoli da 61 e 68 della presente legge agli effetti indicati negli stessi articoli, comprese fra queste, in quanto si riferiscano a diritti tavolari, le domande previste dal numero 9 dell'art. 2652 del codice civile; g) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla presente legge o dal decreto introduttivo h) ogni altro atto o fatto, riferentesi a beni immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicita', a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell'articolo 9 della presente legge". - Si trascrive il testo dell'art. 94, primo comma, dell'allegato al succitato regio decreto 28 marzo 1929, n. 499: "Art. 94. Il giudice tavolare ordinera' una iscrizione tavolare solo se concorrono le seguenti condizioni: 1) se dal libro fondiario non risulta alcun ostacolo contro la chiesta iscrizione; 2) se non sussiste alcun giustificato dubbio sulla capacita' personale delle parti di disporre dell'oggetto a cui l'iscrizione si riferisce, o sulla legittimazione dell'istante; 3) se la domanda risulta giustificata dal contenuto dei documenti prodotti; 4) se i documenti prodotti hanno tutti i requisiti di legge per l'iscrizione richiesta". - Si trascrive il testo dell'art. 71, dell'allegato al succitato regio decreto 28 marzo 1929, n. 499: "Art. 71. Nei casi previsti dall'art. 5 del decreto introduttivo della presente legge, il giudice tavolare che, a domanda dell'attore, ordina l'intavolazione del diritto usucapito o la cancellazione del diritto estinto per prescrizione, deve ordinare contemporaneamente la cancellazione di tutte le intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione della domanda giudiziale. Se l'attore recede dall'azione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato, si applica la disposizione dell'art. 65, primo comma". - Si trascrive il testo dell'art. 95, dell'allegato al succitato regio decreto 28 marzo 1929, n. 499: "Art. 95. Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda. Se una domanda puo' essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione e' ordinata per questa parte e negata per il rimanente. Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa". - Si trascrive il testo dell'articolo 130-bis, dell'allegato al succitato regio decreto 28 marzo 1929, n. 499: "Articolo 130-bis. Contro il decreto del tribunale, quando non sia conforme a quello del giudice tavolare, e' ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Per la presentazione, l'annotazione e la decisione del ricorso si applicano le disposizioni degli artt. 126, 128 e 129. Il decreto della corte d'appello, contro il quale non e' ammessa alcuna impugnazione, e' comunicato d'ufficio al giudice tavolare, ai sensi del precedente articolo". - Si trascrive il testo dell'art. 126, dell'allegato al succitato regio decreto 28 marzo 1929, n. 499: "Art. 126. I decreti tavolari non sono revocabili ne' modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102. Contro di essi e' ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare".