Art. 34
Ordinamento  dello  Stato  maggiore  di  Forza  armata  e del Comando
                 generale dell'Arma dei carabinieri

1.  I Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale
dell'Arma    dei   carabinieri   per   l'esercizio   delle   relative
attribuzioni:
a) dispongono, rispettivamente, degli Stati maggiori di Forza armata,
disciplinati   nel  regolamento,  e  del  Comando  generale,  di  cui
all'articolo 170;
b)  si  avvalgono  di  Comandi di vertice e Ispettorati, indicati per
ogni singola Forza armata nel titolo IV del presente libro.
2.  Fatto  salvo  quanto  disposto  nell'articolo  29,  rientra nelle
competenze  degli  Stati  maggiori  di  Forza  armata  e  del Comando
generale  dell'Arma  dei carabinieri l'esercizio delle attribuzioni e
delle  attivita'  relative  all'impiego  e  al  governo  del  proprio
personale,  all'addestramento,  alla logistica e alle predisposizioni
di approntamento e mobilitazione di Forza armata.