Art. 34 Ordinamento dello Stato maggiore di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri 1. I Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'esercizio delle relative attribuzioni: a) dispongono, rispettivamente, degli Stati maggiori di Forza armata, disciplinati nel regolamento, e del Comando generale, di cui all'articolo 170; b) si avvalgono di Comandi di vertice e Ispettorati, indicati per ogni singola Forza armata nel titolo IV del presente libro. 2. Fatto salvo quanto disposto nell'articolo 29, rientra nelle competenze degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri l'esercizio delle attribuzioni e delle attivita' relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica e alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.