Art. 34 (Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l'apertura di rapporti con operatori finanziari) 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), e' aggiunta la seguente: "g-quinquies) atti o negozi delle societa' e degli enti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo."; b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole "in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero" sono aggiunte le seguenti: ", salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies).".