Art. 34. (Indicatore di situazione economica equivalente) 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validita' annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorche' l'ente si avvalga della facolta' riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare entro il periodo di validita' della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. 3. E' comunque consentita la presentazione all'INPS, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata. 4. L'INPS determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata. 5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformita' degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria. 6. Gli esiti delle attivita' effettuate ai sensi del comma 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, all'INPS che provvedera' a inoltrarli ai soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3. 7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonche' il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione e' rilasciata direttamente dall'INPS nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformita' di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di validita', da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto. 8. In presenza delle omissioni o difformita' di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione puo' presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero puo' comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformita' rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione e' valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati dichiarati. 9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformita' rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. 10. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche e' riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi. 11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10. 12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresi' previste specifiche attivita' di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione. 14. Ai fini del rispetto dei criteri di equita' sociale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede alla razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente rispetto all'evoluzione della normativa fiscale»; b) all'articolo 4-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente puo' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»; c) all'articolo 6, comma 4, al primo e al quarto periodo, le parole: «Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale»; d) alla tabella 1, parte I, dopo la lettera b), e' inserito il seguente capoverso: «Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volonta' espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali». 2. Ai maggiori compiti previsti dal comma 1 del presente articolo per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 34: - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario). - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174. - Il testo dell'art. 4-bis del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente). - 1. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente puo' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia gia' presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'art. 3, ovvero effettua i controlli di cui all'art. 4, comma 8, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate. 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda.». - Il testo dell'art. 6, comma 4, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 6 (Trattamento dei dati). 4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'art. 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica, di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima, nonche' di comunicare i dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non e' consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalita'. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per prestazioni da essi non erogate.». - La tabella 1, parte I, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificata dalla presente legge e' la seguente: «Tabella 1 (Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale). Parte I. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, si ottiene sommando: a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovra' essere predisposta un'apposita circolare ministeriale; b) il reddito delle attivita' finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volonta' espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.».