Articolo 34 
 
 
(Modifiche all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1.  All'articolo  255,  comma  1,  primo  periodo   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “da centocinque euro  a
seicentoventi euro” sono sostituite dalle seguenti: “da trecento euro
a tremila euro” e il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  “Se
l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la  sanzione  amministrativa
e' aumentata fino al doppio.”. 
 
 
          Note all'art. 34 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  255  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<Art. 255. Abbandono di rifiuti. 
              1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma
          2, chiunque, in violazione delle disposizioni di  cui  agli
          articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi  1  e
          2, abbandona o deposita rifiuti  ovvero  li  immette  nelle
          acque superficiali o sotterranee e' punito con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila  euro.
          Se l'abbandono riguarda  rifiuti  pericolosi,  la  sanzione
          amministrativa e' aumentata fino al doppio. 
              2.   Il   titolare   del   centro   di   raccolta,   il
          concessionario o il titolare della  succursale  della  casa
          costruttrice che viola le disposizioni di cui  all'articolo
          231, comma 5, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria    da    euro    duecentosessanta     a     euro
          millecinquecentocinquanta. 
              3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di
          cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di
          cui all'articolo 187,  comma  3,  e'  punito  con  la  pena
          dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna  o
          nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice
          di  procedura  penale,  il  beneficio   della   sospensione
          condizionale  della  pena  puo'  essere  subordinato   alla
          esecuzione  di  quanto  disposto  nella  ordinanza  di  cui
          all'articolo   192,   comma   3,   ovvero   all'adempimento
          dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.>>