Art. 34 
 
 Garanzia di origine dell'elettricita' prodotta da fonti rinnovabili 
 
  1.  Con  le  modalita'  previste  dall'articolo  1,  comma  5,  del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, sono aggiornate  le  modalita'  di
rilascio,  riconoscimento  e  utilizzo  della  garanzia  di   origine
dell'elettricita'  da   fonti   rinnovabili   in   conformita'   alle
disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. 
  2. La garanzia di origine di cui al comma 1  ha  esclusivamente  lo
scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di  provare  ai
clienti  finali  la  quota  o  la  quantita'  di  energia  da   fonti
rinnovabili nel proprio mix energetico. 
  3. Il rilascio, il riconoscimento o l'utilizzo  della  garanzia  di
origine di cui al comma 1 non ha alcun rilievo ai fini: 
    a)  del  riconoscimento  dei  meccanismi  di  sostegno   per   la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 
    b) del riconoscimento  della  provenienza  da  fonti  rinnovabili
dell'elettricita'   munita   di   garanzia   di   origine   ai   fini
dell'applicazione dei meccanismi di sostegno; 
    c) dell'utilizzo di trasferimenti statistici e progetti comuni; 
    d)  della  determinazione  del  grado  di  raggiungimento   degli
obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  1,  i  fornitori  di
energia elettrica possono utilizzare esclusivamente  la  garanzia  di
origine di cui al medesimo comma 1 per provare ai clienti  finali  la
quota o la quantita' di energia da fonti rinnovabili nel proprio  mix
energetico. A decorrere dalla medesima data e' abrogato l'articolo 11
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
 
          Note all'art. 34: 
              -  per  il  testo  dell'articolo  1,   comma   5,   del
          decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125,  si  veda
          nelle note all'articolo 2. 
              -  per  la  direttiva  2009/28/CE  vedere   note   alle
          premesse. 
              - L'articolo 11 del  decreto  legislativo  29  dicembre
          2003, n. 387, reca: 
              "Art.11. Garanzia di origine dell'elettricita' prodotta
          da fonti rinnovabili."