Art. 34 
 
Deduzione  forfetaria  in  favore   degli   esercenti   impianti   di
                      distribuzione carburanti 
 
  1. Per tenere conto dell'incidenza  delle  accise  sul  reddito  di
impresa degli esercenti impianti di distribuzione di  carburante,  il
reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione  forfetaria,  di  un
importo pari  alle  seguenti  percentuali  dell'ammontare  lordo  dei
ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
    a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro; 
    b) 0,6 per cento dei ricavi oltre  1.032.000,00  euro  e  fino  a
2.064.000,00 euro; 
    c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. I
soggetti di cui al comma 1 nella determinazione  dell'acconto  dovuto
per ciascun periodo di imposta assumono  quale  imposta  del  periodo
precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della
deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1. 
  3. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10, sono soppresse le parole da: «nel limite di spesa di  24  milioni
di euro per l'anno 2012» fino alla fine del secondo periodo. 
  4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla  benzina  con  piombo
nonche' l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
ottobre   1995,   n.   504,   e   successive   modificazioni,    sono
rispettivamente fissate: 
    a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad  euro  614,20  e  ad  euro
473,20 per mille litri di prodotto: 
    b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad  euro  614,70  e  ad  euro
473,70 per mille litri di prodotto. 
  5. Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal comma 4 non si
applica l'articolo 1, comma 154,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. Il maggior  onere  conseguente  agli  aumenti,
disposti con il comma 4, dell'aliquota di accisa  sul  gasolio  usato
come  carburante   e'   rimborsato,   con   le   modalita'   previste
dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma l, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28  dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2002, n. 16. 
  6. All'onere derivante dalle disposizioni  dei  commi  da  1  a  3,
valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in  65  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2013, si  provvede  mediante  le  maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 4 e 5. 
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di
distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100  euro,  sono
gratuite sia per l'acquirente che per il venditore.