Art. 34 
 
Liberalizzazione  delle  attivita'  economiche  ed  eliminazione  dei
                          controlli ex-ante 
 
  1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate  ai
sensi  dell'articolo  117,  comma  2,  lettere  e)   ed   m),   della
Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo
condizioni  di  pari  opportunita'  e   il   corretto   ed   uniforme
funzionamento del mercato,  nonche'  per  assicurare  ai  consumatori
finali un livello minimo e uniforme di condizioni  di  accessibilita'
ai beni e servizi sul territorio nazionale. 
  2. La  disciplina  delle  attivita'  economiche  e'  improntata  al
principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento,
fatte  salve  le   esigenze   imperative   di   interesse   generale,
costituzionalmente  rilevanti   e   compatibili   con   l'ordinamento
comunitario, che possono giustificare l'introduzione  di  previ  atti
amministrativi di  assenso  o  autorizzazione  o  di  controllo,  nel
rispetto del principio di proporzionalita'. 
  3. Sono abrogate  le  seguenti  restrizioni  disposte  dalle  norme
vigenti: 
    a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori
di una certa area geografica  e  l'abilitazione  a  esercitarla  solo
all'interno di una determinata area; 
    b) l'imposizione di distanze minime tra le  localizzazioni  delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica; 
    c) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica  in  piu'
sedi oppure in una o piu' aree geografiche; 
    d) la limitazione dell'esercizio di una  attivita'  economica  ad
alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di
commercializzazione di taluni prodotti; 
    e) la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'  economica
attraverso l'indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta
all'operatore; 
    f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la  fornitura
di beni o servizi; 
    g) l'obbligo di  fornitura  di  specifici  servizi  complementari
all'attivita' svolta. 
  4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre  a
previa autorizzazione  l'esercizio  di  un'attivita'  economica  deve
essere  giustificato  sulla  base  dell'esistenza  di  un   interesse
generale,   costituzionalmente   rilevante    e    compatibile    con
l'ordinamento   comunitario,   nel   rispetto   del   principio    di
proporzionalita'. 
  5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' tenuta  a
rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta  giorni
decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito  al  rispetto
del principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi  e
i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio
di attivita' economiche. 
  6. Quando e' stabilita, ai sensi del  comma  4,  la  necessita'  di
alcuni requisiti per l'esercizio di  attivita'  economiche,  la  loro
comunicazione all'amministrazione competente deve poter  essere  data
sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare,
salvo il successivo  controllo  amministrativo,  da  svolgere  in  un
termine definito;  restano  salve  le  responsabilita'  per  i  danni
eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa. 
  7. Le Regioni  adeguano  la  legislazione  di  loro  competenza  ai
principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6. 
  8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del  presente  articolo
le professioni, i servizi finanziari come definiti  dall'art.  4  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione
come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.
59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel  mercato
interno).