Art. 34 (L)
Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di costruire
(legge   28 febbraio  1985,  n.  47,  art.  12;  decreto  legislativo
             18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformita' dal
permesso  di  costruire  sono  rimossi  o demoliti a cura e spese dei
responsabili  dell'abuso  entro  il  termine  congruo  fissato  dalla
relativa  ordinanza  del  dirigente  o del responsabile dell'ufficio.
Decorso  tale  termine  sono rimossi o demoliti a cura del comune e a
spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
  2. Quando  la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della
parte  eseguita  in  conformita',  il  dirigente  o  il  responsabile
dell'ufficio  applica  una  sanzione  pari  al  doppio  del  costo di
produzione,  stabilito  in  base  alla  legge 27 luglio 1978, n. 392,
della  parte  dell'opera  realizzata  in  difformita' dal permesso di
costruire,  se  ad  uso  residenziale,  e  pari  al doppio del valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere
adibite ad usi diversi da quello residenziale.
 
          Note all'art. 34:
              - Per  la  legge 27 luglio 1978, n. 392 vedi nelle note
          all'art. 33.