Art. 34. 
 
  L'Alto Commissario puo', anche fuori del termine suddetto,  ma  non
oltre un biennio, promuovere la rettifica dell'accertamento,  sebbene
divenuto definitivo, in base a fatti di importanza notevole  che  non
risultino dalla motivazione delle decisioni essere stati  considerati
nei procedimenti anteriori. 
 
  Tale rettifica e' in ogni caso di competenza della Sezione speciale
della Commissione centrale.