Art. 34.
Direttore  /direttrice  amministrativo/a  e  direttore/direttrice dei
                         servizi accademici
  1.  Al direttore amministrativo/alla direttrice amministrativa e al
direttore/alla   direttrice   dei  servizi  accademici  competono  la
direzione  e  il  coordinamento dei servizi, secondo le modalita' e i
principi fissati dal regolamento generale d'Ateneo.
  2. L'incarico di direttore amministrativo/direttrice amministrativa
e  di  direttore/direttrice  dei  servizi accademici e' conferito dal
consiglio   dell'Universita'   a   dirigenti  dell'Universita',  o  a
dirigenti  di  altra  istituzione pubblica o privata ovvero a persone
parimenti  qualificate.  L'incarico  ha  durata  quinquennale  e puo'
essere rinnovato.
  3. Il direttore/la direttrice dei servizi accademici esercita anche
il coordinamento amministrativo delle segreterie delle facolta'.