Art. 34.

  Il  nuovo o maggior carico d'imposta risultante dalle dichiarazioni
presentate  a  mente  del primo comma dell'articolo precedente per le
annualita'   arretrate   e'   iscritto   provvisoriamente   in  ruoli
riscuotibili  in  18  rate  bimestrali  uguali,  a  partire da quella
scadente  il  10  agosto  1951,  salvo  il disposto del secondo comma
dell'articolo 19.
  Il termine per ricorrere contro l'iscrizione nei ruoli indicati nel
comma  precedente  decorre  dal  giorno della notifica della cartella
esattoriale.
  La  rateazione  prevista  nel primo comma e' accordata anche per il
nuovo  o  maggior  carico  d'imposta  risultante  dagli  accertamenti
definiti ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente.