Art. 34. Il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dalle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'articolo precedente per le annualita' arretrate e' iscritto provvisoriamente in ruoli riscuotibili in 18 rate bimestrali uguali, a partire da quella scadente il 10 agosto 1951, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 19. Il termine per ricorrere contro l'iscrizione nei ruoli indicati nel comma precedente decorre dal giorno della notifica della cartella esattoriale. La rateazione prevista nel primo comma e' accordata anche per il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dagli accertamenti definiti ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente.