Art. 34.
          Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero

  Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto
da  effettuare all'estero, l'importo della sovvenzione e' determinato
con  decreto  del Ministro per il turismo e per lo spettacolo tenendo
presenti:
    a)  il  numero  delle  rappresentazioni  o  esecuzioni ed il loro
livello artistico;
    b)  la  posizione  geografica della localita' in cui si svolge la
manifestazione;
    c) l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane;
    d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore
italiano,  la  cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo
nell'ultimo   trentennio   o   di   opere   di  autore  italiano  mai
rappresentate.
  I  maestri,  i  cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i
coadiutori  artistici, nonche' i componenti i complessi concertistici
e  corali  da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere
di  nazionalita'  italiana,  salvo  eccezionali  casi  di  comprovate
esigenze  artistiche,  nei quali puo' essere ammessa l'utilizzazione,
per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad
1/4   dell'organico   della   compagnia  di  canto  o  del  complesso
concertistico.