Art. 34.
                (Richieste nominative di manodopera)

  A  decorrere  dal  novantesimo  giorno dall'entrata in vigore della
presente  legge,  le richieste nominative di manodopera da avviare al
lavoro  sono  ammesse  esclusivamente  per  i  componenti  del nucleo
familiare  del  datore  di lavoro, per i lavoratori di concetto e per
gli  appartenenti  a  ristrette  categorie  di  lavoratori  altamente
specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e
la  previdenza  sociale,  sentita la commissione centrale di cui alla
legge 29 aprile 1949, n. 264.