Art. 34. 
                        (Disposizioni finali) 
 
  In relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale  cesseranno
di avere efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente
alle  materie  di  cui  allo  articolo  117  della  Costituzione,  in
corrispondenza e all'atto dell'entrata in vigore  della  legislazione
regionale nelle materie medesime. 
  Sono abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043, e le
leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 10 aprile 1954, n. 218. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 30 marzo 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                                  COLOMBO - RESTIVO - 
                                              MARIOTTI - DONAT-CATTIN 
                                                  - FERRARI AGGRADI - 
                                                             GIOLITTI 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO