Art. 34. (Disposizioni finali) In relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale cesseranno di avere efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente alle materie di cui allo articolo 117 della Costituzione, in corrispondenza e all'atto dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 10 aprile 1954, n. 218. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 marzo 1971 SARAGAT COLOMBO - RESTIVO - MARIOTTI - DONAT-CATTIN - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO