Art. 34.
             (Indennita' per la perdita dell'avviamento)

  In  caso  di  cessazione  del  rapporto  di locazione relativo agli
immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per
inadempimento  o  disdetta  o  recesso  del  conduttore o a una delle
procedure  previste  dal  regio  decreto  16  marzo  1942, n. 267, il
conduttore  ha  diritto,  per le attivita' indicate ai numeri 1) e 2)
dello articolo 27, ad una indennita' pari a 18 mensilita' dell'ultimo
canone corrisposto; per le attivita' alberghiere l'indennita' e' pari
a 21 mensilita'.
  Il   conduttore   ha  diritto  ad  una  ulteriore  indennita'  pari
all'importo   di   quelle   rispettivamente  sopra  previste  qualora
l'immobile  venga,  da  chiunque,  adibito all'esercizio della stessa
attivita'  o di attivita' incluse nella medesima tabella merceologica
che  siano  affini a quella gia' esercitata dal conduttore uscente ed
ove  il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione
del precedente.
  L'esecuzione   del   provvedimento  di  rilascio  dell'immobile  e'
condizionata  dall'avvenuta  corresponsione dell'indennita' di cui al
primo  comma.  L'indennita'  di  cui  al  secondo  comma  deve essere
corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.