Art. 34.
    Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari

  Fino  a  quando  non si sara' provveduto ai sensi dell'ultimo comma
dell'art.  7  della legge 21 febbraio 1980, n. 28, lo stato giuridico
dei ricercatori universitari e' disciplinato, per quanto non previsto
specificatamente  nel  presente  decreto,  dalle  norme relative allo
stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.
  In materia di incompatibilita' o di cumulo di impieghi si applicano
le  norme  di  cui  alla parte prima, titolo V, del testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio  1957,  n. 3, fatte salve le funzioni regolate col precedente
articolo 32.
  Per  gli  ulteriori  casi  di  incompatibilita'  non  previsti  nel
precedente   comma,   ma   contemplati  nel  precedente  art.  12,  i
ricercatori  universitari sono collocati in aspettativa con le stesse
modalita' stabilite per i professori di ruolo.
  Per  i  trasferimenti  dei ricercatori universitari si applicano le
stesse  norme  previste  per  gli  assistenti di ruolo in numero o in
soprannumero,  salvo  nel  primo biennio di applicazione nel quale si
prescinde  dal  nulla  osta  della  facolta'  di  appartenenza per il
trasferimento  con  il  posto  di ruolo di cui alla legge 12 febbraio
1977,  n.  34,  previo  parere favorevole del Consiglio universitario
nazionale.
  I  posti  assegnati  per libero concorso possono essere destinati a
trasferimento  solo  qualora  si siano resi disponibili, espletata la
relativa procedura concorsuale.
  Per  il  caso  di  passaggio  ad  altra  Amministrazione  statale o
pubblica si applica il precedente art. 14.
  I  ricercatori  confermati  permangono nel ruolo fino al compimento
del  sessantacinquesimo  anno di eta'. Essi sono collocati a riposo a
decorrere  dall'inizio  dell'anno  accademico successivo alla data di
compimento del predetto limite di eta'.
  I  provvedimenti  relativi  allo  stato giuridico ed al trattamento
economico  dei ricercatori universitari sono adottati con decreto del
rettore.