ART. 34. 
(Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli 
istituti  di  istruzione  artistica  statali,  con  incarico  annuale
                   nell'anno scolastico 1979-1980) 
 
  Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli  istituti
di istruzione artistica  statali,  ivi  compresi  i  comandati,  gia'
forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali  abbiano  svolto  un
incarico annuale di insegnamento  nell'anno  scolastico  1979.  1980,
sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982. 
  Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del  comma  precedente
la sede di servizio sara' assegnata a  partire  dall'anno  scolastico
1984-1985 dando precedenza  agli  insegnanti  immessi  in  ruolo  per
effetto del precedente articolo 33. 
  L'assegnazione della sede e' disposti secondo modalita' analoghe  a
quelle previste dal medesimo articolo 33. 
  Ai fini dell'applicazione del presente  articolo  sono  considerati
insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti  di  titolo  di
abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603,  possa
ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per  il  quale  sono
incaricati.