ART. 34.

  Il nulla osta di cui al secondo comma dell'articolo 31 e' concesso,
su  richiesta  di  coniugi  forniti  della dichiarazione di idoneita'
all'adozione,  quando nell'ordinamento dello Stato di provenienza del
minore  non sia prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui
al  primo  comma  dell'articolo  31,  qualora  sussistano  motivi  di
esclusivo  interesse  del  minore  stesso  all'ingresso nello Stato a
scopo di adozione.
  Il nulla osta e' concesso anche nel caso in cui per eventi bellici,
calamita'  naturali  o altri eventi di carattere eccezionale, non sia
possibile l'emanazione del provvedimento anzidetto.
  Il   nulla   osta   non   puo'   essere  concesso  in  mancanza  di
autorizzazione  all'espatrio  del  minore  a  scopo  di adozione o di
affidamento  da  parte  dell'autorita'  dello  Stato  di  provenienza
competente  secondo  l'attestazione dell'autorita' consolare e tenuto
conto  delle  circostanze indicate nei commi precedenti, a provvedere
in  merito  alla  protezione  dei minori e alla salvaguardia dei loro
diritti.
  Il   tribunale   per   i   minorenni  accerta  la  sussistenza  dei
provvedimenti  di  cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile
notizia  in  ordine alla situazione del minore e ne dichiara lo stato
di  adottabilita'  disponendone  l'affidamento preadottivo ai coniugi
richiedenti.
  Qualora  l'affidamento  preadottivo  non  abbia  esito positivo, il
tribunale applica l'articolo 37.