ART. 34. 
               (Doveri dei volontari e dei cooperanti) 
 
  1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con  contratto  di
breve durata per i periodi di servizio svolti nei  Paesi  in  via  di
sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo  della  rappresentanza
italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la
fine della loro attivita' di cooperazione. 
  2. Essi devono assolvere alle proprie  mansioni  con  diligenza  in
modo conforme alla dignita' del proprio compito. In nessun caso  essi
possono essere impiegati in operazioni  di  polizia  o  di  carattere
militare. 
  3. In caso di inosservanza di quanto disposto  nel  comma  1  o  di
grave mancanza - accertata nelle debite forme - ai doveri di  cui  al
comma 2, i volontari e i cooperanti  decadono  dai  diritti  previsti
dalla presente legge. 
  4. Il  Ministro  degli  affari  esteri  puo'  inoltre  disporre  il
rimpatrio dei volontari e dei cooperanti: 
    a) quando amministrazioni, istituti,  enti  od  organismi  per  i
quali prestano la loro opera  in  un  determinato  Paese  cessino  la
propria attivita', o la riducano tanto da non essere piu' in grado di
servirsi della loro opera; 
    b) quando le condizioni del Paese nelle quali  essi  prestano  la
loro opera mutino in modo da  impedire  la  prosecuzione  della  loro
attivita' o il regolare svolgimento di essa. 
  5.  Gli  organismi  non  governativi  idonei   possono   rescindere
anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre  il  rimpatrio
del cooperante interessato,  in  caso  di  grave  inadempienza  degli
impegni da questo assunti,  previa  comunicazione  delle  motivazioni
alla  direzione  generale  per  la  cooperazione  allo   sviluppo   e
autorizzazione di questa ultima.