ART. 34. 
(Oneri relativi al personale  a  disposizione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ed agli  uffici  dei  commissari  del  Governo
                           nelle regioni) 
 
  1. Le amministrazioni e  gli  enti  di  appartenenza  continuano  a
corrispondere  gli  emolumenti   al   proprio   personale   posto   a
disposizione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri.   La
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  provvede  a  rimborsare  i
relativi oneri nei riguardi  delle  amministrazioni  dello  Stato  ad
ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali  e
assume a proprio  carico  le  spese  relative  alla  dotazione  degli
immobili da  destinare  a  sede  dei  commissari  del  Governo  nelle
regioni.