Art. 34.
 
            (Ammissione all'esame di Stato degli iscritti
                   ad un corso di specializzazione)
 
  1.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 2, comma 3, sono
ammessi a sostenere gli esami di Stato di cui al  comma  2  di  detto
articolo,  dopo  il  conseguimento  del  diploma di specializzazione,
coloro che, al momento dell'entrata in vigore della  presente  legge,
risultino  iscritti  ad un corso di specializzazione almeno triennale
in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino  altresi'  di
aver  svolto,  per  almeno un anno, attivita' che forma oggetto della
professione di psicologo.