Art. 34. (Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione) 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere gli esami di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresi' di aver svolto, per almeno un anno, attivita' che forma oggetto della professione di psicologo.