Art. 34. 
                        (Consorzi idraulici) 
 
  1. Sono soppressi  i  consorzi  idraulici  di  terza  categoria  ed
abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio  1904,  n.
523, relative alla costituzione degli stessi. 
  2. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, e' delegato ad emanare norme aventi valore di legge dirette  a
disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle regioni, nell'ambito
delle relative competenze funzionali operative e territoriali,  delle
funzioni esercitate dai predetti  consorzi  nonche'  a  trasferire  i
rispettivi  uffici   e   beni.   Contestualmente   si   provvede   al
trasferimento allo Stato ed alle regioni del personale in ruolo al 31
dicembre 1988 dei consorzi soppressi  nel  rispetto  della  posizione
giuridica ed economica acquisita. 
 
          Nota all'Art. 34:
          Il  R.D.  n.  523/1904  ha  approvato  il testo unico delle
          disposizioni di legge intorno alle opere  idrauliche  delle
          diverse categorie.