Art. 34. (Consorzi idraulici) 1. Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, relative alla costituzione degli stessi. 2. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad emanare norme aventi valore di legge dirette a disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle regioni, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, delle funzioni esercitate dai predetti consorzi nonche' a trasferire i rispettivi uffici e beni. Contestualmente si provvede al trasferimento allo Stato ed alle regioni del personale in ruolo al 31 dicembre 1988 dei consorzi soppressi nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita.
Nota all'Art. 34: Il R.D. n. 523/1904 ha approvato il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.