Art. 34. (Elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte) 1. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta comunale e provinciale sono eletti dal rispettivo consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalita' fissate dalla presente legge e dallo statuto. 2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si e' verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse. 3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia, contenente la lista dei candidati alle cariche di sindaco o di presidente della provincia e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia. 4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il consiglio viene sciolto a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 1). 5. La convocazione dei consigli comunali e provinciali per l'elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunali e provinciali e' disposta dal consigliere anziano. La prima convocazione e' disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si e' verificata la vacanza. 6. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal consigliere anziano. 7. Le deliberazioni di nomina del sindaco, del presidente della provincia e della giunta diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervanga l'annullamento per vizio di legittimita'. 8. Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia o di oltre meta' degli assessori comportano la decadenza della rispettiva giunta.