Art. 34. 
(Elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte) 
1. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta  comunale  e
provinciale sono eletti dal rispettivo consiglio nel  suo  seno  alla
prima adunanza, subito dopo la convalida  degli  eletti,  secondo  le
modalita' fissate dalla presente legge e dallo statuto. 
2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla
proclamazione degli eletti o dalla data in cui si  e'  verificata  la
vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di  presentazione  delle
stesse. 
3. L'elezione avviene  sulla  base  di  un  documento  programmatico,
sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune o
alla provincia, contenente la lista dei  candidati  alle  cariche  di
sindaco o di presidente della provincia e di assessore, a seguito  di
un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato  alla  carica  di
sindaco o di presidente della provincia. 
4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza  assoluta  dei
consiglieri assegnati. A tal  fine  vengono  indette  tre  successive
votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui  al
comma 2. Qualora in nessuna  di  esse  si  raggiunga  la  maggioranza
predetta, il consiglio viene sciolto a norma dell'articolo 39,  comma
1, lettera b), numero 1). 
5. La convocazione dei consigli comunali e provinciali per l'elezione
del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunali e
provinciali  e'  disposta   dal   consigliere   anziano.   La   prima
convocazione e' disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli
eletti o dalla data in cui si e' verificata la vacanza. 
6. Le adunanze  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  presiedute  dal
consigliere anziano. 
7. Le deliberazioni di  nomina  del  sindaco,  del  presidente  della
provincia  e  della  giunta  diventano  esecutive  entro  tre  giorni
dall'invio all'organo  regionale  di  controllo  ove  non  intervanga
l'annullamento per vizio di legittimita'. 
8. Le dimissioni del sindaco o del presidente della  provincia  o  di
oltre meta' degli assessori comportano la decadenza della  rispettiva
giunta.