Art. 34. Uniformita' dei criteri di valutazione 1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi. 2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, la difformita' consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante. (VII Direttiva, art. 29, 1), 3).