Art. 34. (Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa' di Stati membri diversi: criteri di delega. Delega in materia di regime fiscale da applicare alle scissioni di societa' nazionali) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: a) applicazione delle disposizioni della direttiva alle societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, nonche' agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; b) le operazioni di fusione, di conferimento d'attivo e di scissione, come definite dalla direttiva, siano improntate al principio di neutralita' fiscale, limitatamente agli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della societa' conferitaria; c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della fusione o della scissione o del conferimento d'attivo mantengano i valori fiscali che avevano presso la societa' fusa, scissa o conferente e siano fiscalmente irrilevanti l'eventuale iscrizione di avanzi e disavanzi di fusione, nonche' l'imputazione del disavanzo al valore iscritto in bilancio dei beni stessi; d) gli accantonamenti o le riserve regolarmente costituiti in franchigia di imposta, salvo quelli provenienti da stabilimenti permanenti all'estero, siano mantenuti alle stesse condizioni dalla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della societa' conferitaria; e) il riporto delle perdite fiscali della societa' fusa o scissa da parte della stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della societa' conferitaria venga consentito limitatamente all'ammontare della differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione della societa' conferitaria sita nel territorio dello Stato; f) per le operazioni di fusione, scissione, conferimento d'attivo o scambio di azioni, l'assegnazione di titoli rappresentativi del capitale sociale della societa' beneficiaria o acquirente ad un socio della societa' conferente o acquistata in cambio dei titoli da questo posseduti sia fiscalmente irrilevante, sempreche' il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano prima di dette operazioni e che sia assoggettato a tassazione dell'eventuale conguaglio in denaro percepito; g) nel caso in cui fra i beni conferiti all'atto di una fusione, di un conferimento d'attivo o di una scissione figuri una stabile organizzazione della societa' conferente, lo Stato ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze emergenti dal realizzo di detta stabile organizzazione, a condizione che ammetta in deduzione l'imposta che la societa' conferente avrebbe dovuto pagare nello Stato estero in cui e' situata la stabile organizzazione in assenza delle norme della direttiva in esame; h) il trasferimento di stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato di societa' estera sia neutrale fiscalmente. 2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti norme occorrenti per disciplinare il re- gime fiscale da applicare alle scissioni di societa' nazionali. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: a) attribuire a ciascuna partecipazione ricevuta in cambio dai soci della societa' scissa un valore fiscalmente uguale a quello della partecipazione originaria; b) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione non generano in capo alla societa' estinta ovvero alla societa' che trasferisce parte del patrimonio sociale, realizzi ne' distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della societa' scissa comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento; c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione devono mantenere i valori fiscali che avevano presso la societa' scissa; d) le riserve e i fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio della societa' scissa, devono essere ricostituiti, sulla base dei criteri desumibili dall'articolo 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei bilanci delle societa' che ricevono il trasferimento del patrimonio sociale proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della societa' scissa a ciascuna di esse spettante; e) le perdite fiscali formatesi nel quinquennio anteriore alla data da cui ha effetto la scissione sono riportabili da parte di ciascuna societa' cui e' trasferito il patrimonio sociale della societa' scissa, proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della societa' scissa a ciascuna di esse spettante; f) irrilevanza dell'avanzo e del disavanzo iscritto nei bilanci delle societa' a cui viene trasferito il patrimonio sociale della societa' scissa, dell'avanzo o disavanzo conseguente al rapporto di cambio delle azioni o quote o all'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle societa' partecipanti alla scissione possedute da altre, tranne che per il disavanzo derivante dalla differenza tra il costo delle azioni o quote delle societa' partecipanti alla scissione, annullate per effetto della scissione medesima, ed il valore del patrimonio netto delle societa' stesse risultante dalle scritture contabili. Tale disavanzo puo' essere utilizzato per l'iscrizione di plusvalenze non imponibili sui beni provenienti dalla societa' scissa; g) previsione della retroattivita', ai fini delle imposte sui redditi, degli effetti della scissione e decorrenza degli stessi da una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' partecipanti alla scissione. h) disapplicazione o revoca dei benefici fiscali alle operazioni di fusione, scissione o scambio di azioni, se dette operazioni tra societa' o enti di Stati membri diversi sono poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.
Note all'art. 34: - La direttiva CEE n. 90/434 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 225 del 20 agosto 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 28 ottobre 1990, 2a serie speciale. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 12 settembre 1988. L'art. 14 recita: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni". - Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 1986. L'art. 123 recita: "Art. 123 (Fusione di societa'). - 1. La fusione tra piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa' fuse, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Le plusvalenze e minusvalenze risultanti dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'art. 2502 del codice civile non si considerano iscritte in bilancio. 2. Nella determinazione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle societa' fuse possedute da altre, e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle societa' incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto risultante dalle scritture contabili. 3. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa' risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle societa' fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 4 e 5. 4. I fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio delle societa' fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel suo bilancio. Questa disposizione non si applica per i fondi tassabili solo in caso di distribuzione i quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per ammontare superiore al capitale complessivo delle societa' partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale per esuberanza; quelli che anteriormente alla fusione sono stati imputati al capitale delle societa' fuse o incorporate si intendono trasferiti nel capitale della societa' risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza. 5. Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profili e delle perdite della societa' le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425-bis, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui, all'art. 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Se le azioni o quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano possedute dalla societa' incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione, la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel bilancio della societa' risultante dalla fusione o incorporante. 6. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione e' determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite. 7. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrono da una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o incor- porate o a quella, se piu' prossima, in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante".