Art. 34 
                      (Associazioni venatorie) 
  1. Le associazioni venatorie sono libere. 
  2. Le associazioni venatorie istituite per  atto  pubblico  possono
chiedere di essere riconosciute agli effetti  della  presente  legge,
purche' posseggano i seguenti requisiti: 
   a) abbiano finalita' ricreative, formative e tecnico-venatorie; 
   b)  abbiano  ordinamento  democratico  e  posseggano  una  stabile
organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici; 
   c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore  ad  un
quindicesimo  del  totale  dei  cacciatori  calcolato   dall'Istituto
nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente
quello  in  cui   avviene   la   presentazione   della   domanda   di
riconoscimento. 
  3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con  decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste  di  concerto  con  il
Ministro  dell'interno,  sentito  il  Comitato  tecnico   faunistico-
venatorio nazionale. 
  4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento,
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con  decreto  la
revoca del riconoscimento stesso. 
  5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la
Federazione  italiana  della  caccia  e  le  associazioni   venatorie
nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale
libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro,
Ente produttori selvaggina,  Associazione  italiana  della  caccia  -
Italcaccia) gia' riconosciute ed operanti ai sensi  dell'articolo  86
del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e  per
l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno  1939,
n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto  1967,
n. 799. 
  6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte
alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 
 
          Nota all'art. 34:
            - L'art. 86 del testo unico delle norme per la protezione
          della selvaggina e per l'esercizio delle caccia,  approvato
          con  D.P.R. n.   1016/1939, cosi' come sostituito dall'art.
          35 della legge n.  799/1967, e' cosi' formulato:
            "Art. 86. - Le associazioni venatorie sono libere.
            La Federazione  italiana  della  caccia  ha  personalita'
          giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.
            Essa  si  compone dei propri organi locali e fa parte del
          Comitato olimpico nazionale italiano. Per l'esercizio delle
          attivita' di interesse tecnico-venatorio la Federazione  e'
          sottoposta  alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e
          delle  foreste  il  quale,  previa  ratifica  del  Comitato
          olimpico  nazionale,  approva  lo  statuto  e  le eventuali
          modificazioni.
            Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite  per
          atto pubblico sono riconosciute come associazioni venatorie
          agli  effetti della presente legge con decreto del Ministro
          per l'agricoltura e le  foreste  d'intesa  con  quello  per
          l'intero, purche' posseggano i seguenti requisiti:
              a)    abbiano    finalita'   esclusivamente   sportive,
          ricreative o tecnico-venatorie;
              b) posseggano un'efficiente e stabile organizzazione  a
          carattere nazionale con adeguati organi periferici.
            Le   associazioni   riconosciute   sono  sottoposte  alla
          vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
            Nelle associazioni  venatorie  riconosciute  non  possono
          rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per
          violazioni alla legge sulla caccia.
            Qualora  vengano  meno,  in tutto o in parte, i requisiti
          previsti   per   il   riconoscimento,   il   Ministro   per
          l'agricoltura  e  le  foreste  dispone con proprio decreto,
          d'intesa con il Ministro per gli  interni,  la  revoca  del
          riconoscimento stesso".