Art. 34.
           Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera
           per l'adeguamento delle infrastrutture stradali
  1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n),  devono
essere  muniti,  ai fini della circolazione, di apposito contrassegno
comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di  usura,  per  un
importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente
alla stessa e per la stessa durata.
  2.  Per  la  circolazione  sulle  autostrade dei mezzi d'opera deve
essere  corrisposta  alle  concessionarie   un'ulteriore   somma   ad
integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma e' equivalente alla
tariffa  autostradale  applicata  al  veicolo  in condizioni normali,
maggiorata del 50%,  e  deve  essere  versata  insieme  alla  normale
tariffa alle porte controllate manualmente.
  3.  I  proventi  dell'indennizzo  di  usura,  di  cui  al  comma 1,
affluiscono  in  un  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
  4.  Il  regolamento  determina  le  modalita'  di  assegnazione dei
proventi delle somme di cui al comma 3 agli  enti  proprietari  delle
strade  a  esclusiva  copertura  delle spese per le opere connesse al
rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
  5. Se il mezzo d'opera circola senza  il  contrassegno  di  cui  al
comma  1,  il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.  Se
non  e'  stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo
comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma  terzo,
della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni (a), a
carico del proprietario.
 
             (a)  Il  testo  dell'art. 1, terzo comma, della legge n.
          27/1978 (Modifiche al sistema sanzionatorio in  materia  di
          tasse     automobilistiche),    aggiunto    dall'art.    5,
          quarantanovesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n.  953,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1983, n. 53, e' il seguente: "Per i veicoli e gli autoscafi
          iscritti nei pubblici registri, qualora  il  pagamento  sia
          effettuato  entro  il  mese  successivo  alla  scadenza del
          termine stabilito, si applica a carico del proprietario del
          veicolo o autoscafo una sopratassa pari al dieci per  cento
          dell'importo  dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo
          cui il pagamento si riferisce. La sopratassa e' elevata  al
          venti  per  cento  se  il  pagamento e' effettuato entro il
          secondo  mese  successivo   alla   scadenza   del   termine
          stabilito.    Qualora    il   versamento   sia   effettuato
          successivamente  la  sopratassa  e'  pari  all'importo  del
          tributo  dovuto.    In  caso  di insufficiente pagamento le
          predette sopratasse sono dovute sulla parte dei tributi non
          corrisposta. L'importo delle  sopratasse  non  puo'  essere
          inferiore a lire cinquemila".