Art. 34. Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali 1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata. 2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma e' equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente. 3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 4. Il regolamento determina le modalita' di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture. 5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Se non e' stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni (a), a carico del proprietario.
(a) Il testo dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 27/1978 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), aggiunto dall'art. 5, quarantanovesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' il seguente: "Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una sopratassa pari al dieci per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce. La sopratassa e' elevata al venti per cento se il pagamento e' effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito. Qualora il versamento sia effettuato successivamente la sopratassa e' pari all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette sopratasse sono dovute sulla parte dei tributi non corrisposta. L'importo delle sopratasse non puo' essere inferiore a lire cinquemila".