(Convenzione - art. 34)
    


                       Articolo 34
                        Deroghe
1.       Non  appena  avvertito  dell'avvicinarsi  di  un  veicolo
prioritario  a  mezzo  degli  speciali  apparecchi  di  segnalazione,
luminosi  o  acustici,  di  tale veicolo ogni conducente della strada
deve lasciare libero il passaggio sulla carreggiata e, se necessario,
fermarsi.
2.      Le  legislazioni  nazionali  possono  prescrivere  che   i
conducenti  di  veicoli  prioritari,  quando  la loro circolazione e'
annunciata dagli speciali apparecchi di segnalazione  del  veicolo  e
con  riserva di non mettere in periodo gli altri utenti della strada,
non sono tenuti a rispettare in tutto o in parte le disposizioni  del
presente  Capitolo II diverse da quelle del paragrafo 2 dell'articolo
6:
3.   Le legislazioni nazionali possono determinare la misura entro
la quale il personale che lavora alla costruzione,  alla  riparazione
ed  alla  manutenzione  della strada, compresi i conducenti dei mezzi
impiegati per i lavori non e' tenuto, con riserva di  osservare  ogni
utile  precauzione,  a  rispettare durante il lavoro, le disposizioni
del presente Capitolo II.
4.   Per sorpassare o incrociare i mezzi previsti al  paragrafo  3
del   presente  articolo  mentre  sono  al  lavoro  sulla  strada,  i
conducenti degli altri veicoli possono, nella misura necessaria ed  a
condizione  di  adottare  ogni  utile  precauzione,  non osservare le
disposizioni degli articoli 11 e 12 della presente Convenzione.