Articolo 34 Deroghe 1. Non appena avvertito dell'avvicinarsi di un veicolo prioritario a mezzo degli speciali apparecchi di segnalazione, luminosi o acustici, di tale veicolo ogni conducente della strada deve lasciare libero il passaggio sulla carreggiata e, se necessario, fermarsi. 2. Le legislazioni nazionali possono prescrivere che i conducenti di veicoli prioritari, quando la loro circolazione e' annunciata dagli speciali apparecchi di segnalazione del veicolo e con riserva di non mettere in periodo gli altri utenti della strada, non sono tenuti a rispettare in tutto o in parte le disposizioni del presente Capitolo II diverse da quelle del paragrafo 2 dell'articolo 6: 3. Le legislazioni nazionali possono determinare la misura entro la quale il personale che lavora alla costruzione, alla riparazione ed alla manutenzione della strada, compresi i conducenti dei mezzi impiegati per i lavori non e' tenuto, con riserva di osservare ogni utile precauzione, a rispettare durante il lavoro, le disposizioni del presente Capitolo II. 4. Per sorpassare o incrociare i mezzi previsti al paragrafo 3 del presente articolo mentre sono al lavoro sulla strada, i conducenti degli altri veicoli possono, nella misura necessaria ed a condizione di adottare ogni utile precauzione, non osservare le disposizioni degli articoli 11 e 12 della presente Convenzione.