Art. 34
              (Messa a disposizione delle aree residue)
   1.  Conclusa l'attribuzione dei titoli minerari, il Ministero, con
avviso  da  pubblicare  nel  BUIG  e  nella  Gazzetta ufficiale delle
Comunita'  europee,  rende  note  la data a decorrere dalla quale gli
interessati  possono  presentare domande di permesso di prospezione o
di  ricerca,  secondo  le  procedure  stabilite dall'articolo 4, e la
delimitazione  delle  aree residue richiedibili nelle zone delimitate
nella  tabella  A  ed  annessa  cartina allegate alla legge n.136 del
1953.