Art. 34 (Messa a disposizione delle aree residue) 1. Conclusa l'attribuzione dei titoli minerari, il Ministero, con avviso da pubblicare nel BUIG e nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, rende note la data a decorrere dalla quale gli interessati possono presentare domande di permesso di prospezione o di ricerca, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4, e la delimitazione delle aree residue richiedibili nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953.