Art. 34.
               Specialisti ambulatoriali convenzionati
     Inquadramento nella dirigenza di specialisti ambulatoriali
                      a rapporto convenzionale
  1. Entro il 31 marzo 1998  le regioni individuano aree di attivita'
specialistica con  riferimento alle quali, ai  fini del miglioramento
del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1 luglio 1998, a domanda
ed  anche in  soprannumero, nel  primo livello  dirigenziale, con  il
trattamento giuridico ed economico  previsto dal contratto collettivo
nazionale,  gli specialisti  ambulatoriali a  rapporto convenzionale,
medici e delle altre professionalita' sanitarie, che alla data del 31
dicembre  1997 svolgano  esclusivamente  attivita' ambulatoriale  con
incarico non  inferiore a  ventinove ore settimanali  nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i
55 anni di eta'. Gli specialisti  ambulatoriali che, alla data del 31
dicembre  1997,  abbiano  almeno  55   anni  di  eta'  mantengono  il
precedente incarico di medicina ambulatoriale a condizione che non si
trovino in trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se
titolari anche di altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario
nazionale,  vi  rinunzino entro  il  1  marzo 1998.  Gli  specialisti
ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla data del 31 dicembre
1997, non siano  in possesso dei requisiti di cui  al presente comma,
mantengono i rapporti  di convenzione acquisiti. Le  ore gia' coperte
dal  personale  inquadrato ai  sensi  del  presente comma  sono  rese
indisponibili.  Con  lo  stesso procedimento  le  regioni  provvedono
annualmente, a  decorrere dal  1 luglio  1999 e  fino al  31 dicembre
2003,  ad   inquadrare  anche   gli  specialisti   ambulatoriali  che
presentino   domanda   avendo    maturato   i   requisiti   richiesti
successivamente al 31 dicembre 1997.
                        Giudizio di idoneita'
  2. L'inquadramento e' disposto  previa formulazione del giudizio di
idoneita' previsto dal  regolamento di cui al  decreto del Presidente
del Consiglio  dei Ministri  30 luglio 1997,  n. 365.
                Cessazione dei rapporti convenzionali
  3.  Dal 1  luglio 1998  cessano  i rapporti  convenzionali con  gli
specialisti ambulatoriali di cui al comma 1 che, avendone titolo, non
abbiano presentato domanda di  inquadramento.
             Direttive per ridurre i costi ambulatoriali
  4. Per  l'anno 1998 le  regioni, in attesa del  riordinamento delle
funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, emanano, entro il
31 gennaio  1998, direttive per  la rideterminazione, da  parte delle
aziende  unita'  sanitarie  locali,  delle  ore  da  attribuire  agli
specialisti ambulatoriali in modo  da realizzare, a livello regionale
e  con riferimento  all'intero  anno, una  riduzione complessiva  non
inferiore al 10 per cento dei costi, riferiti all'anno 1997, detratti
i  costi relativi  al personale  inquadrato ai  sensi del  comma 1  e
quelli relativi agli istituti economici  di cui al successivo periodo
del   presente  comma.   Agli  specialisti   ambulatoriali  a   tempo
indeterminato, a  decorrere dal 1 gennaio  1998, cessa l'applicazione
degli  istituti economici  del coordinamento  e delle  prestazioni di
particolare  impegno professionale.  L'attuazione di  quanto previsto
dal  presente   comma  non   deve  comunque   comportare  diminuzione
dell'assistenza   sanitaria  garantita   dai  servizi   specialistici
pubblici territoriali nel corso del  1997, ne' una sua concentrazione
sul territorio.
                        Statuti di autonomia
  5. Le province  autonome di Trento e di Bolzano  e le regioni Valle
d'Aosta e  FriuliVenezia Giulia  disciplinano la  materia nell'ambito
delle attribuzioni derivanti dallo statuto  e dalle relative norme di
attuazione.
 
           Nota all'art. 34, comma 2:
            - Il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministeri
          30  luglio 1997,  n. 365  (Regolamento per  il  giudizio di
          idoneita' ai  sensi dell'articolo 9, comma 8,  del  decreto
          legislativo   7   dicembre  1993,  n.    517),    e'  stato
          pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    n.  252    del  28
          ottobre 1997.