Art. 34 
       Autorizzazione della societa' di gestione del risparmio 
 
  1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza l'esercizio  del
servizio di gestione collettiva  del  risparmio  e  del  servizio  di
gestione su base individuale di portafogli di investimento  da  parte
delle societa' di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti
condizioni: 
a) sia adottata la forma di societa' per azioni; 
b) la sede legale  e  la  direzione  generale  della  societa'  siano
   situate nel territorio della Repubblica; 
c) il capitale sociale versato  sia  di  ammontare  non  inferiore  a
   quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; 
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,  direzione  e
   controllo abbiano i requisiti di professionalita'  e  onorabilita'
   indicati dall'articolo 13. 
e) i partecipanti al capitale abbiano  i  requisiti  di  onorabilita'
   indicati dall'articolo 14. 
f) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non  sia  tale
   da  pregiudicare  l'effettivo  esercizio  della  vigilanza   sulla
   societa' stessa e siano fornite almeno le  informazioni  richieste
   ai sensi dell'articolo 15, comma 5; 
g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo  statuto,
   un  programma  concernente  l'attivita'   iniziale   nonche'   una
   relazione sulla struttura organizzativa; 
h) la denominazione sociale contenga le parole "societa' di  gestione
   del risparmio". 
  2.  L'autorizzazione  e'  negata  quando   dalla   verifica   delle
condizioni indicate nel comma 1  non  risulta  garantita  la  sana  e
prudente gestione. 
  3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di
autorizzazione e le ipotesi di decadenza  dall'autorizzazione  quando
la societa' di gestione del risparmio  non  abbia  iniziato  o  abbia
interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati. 
  4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di
fusione o di scissione di societa' di gestione del risparmio.