Art. 34 
(Assistenza  per  gli  stranieri  iscritti  al   Servizio   sanitario
                             nazionale) 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32) 
 
  1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale  e
hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e  doveri
rispetto  ai  cittadini  italiani  per  quanto  attiene   all'obbligo
contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale e alla sua validita' temporale: 
  a) gli stranieri regolarmente soggiornanti  che  abbiano  in  corso
regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano
iscritti nelle liste di collocamento; 
  b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il
rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato,  per  lavoro
autonomo,  per  motivi  familiari,  per  asilo  politico,  per  asilo
umanitario,  per  richiesta  di  asilo,  per  attesa  adozione,   per
affidamento, per acquisto della cittadinanza. 
  2. L'assistenza sanitaria spetta altresi'  ai  familiari  a  carico
regolarmente soggiornanti. Nelle  more  dell'iscrizione  al  servizio
sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio
sanitario nazionale e'  assicurato  fin  dalla  nascita  il  medesimo
trattamento dei minori iscritti. 
  3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non  rientrante  tra  le
categorie indicate nei commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il
rischio di malattie, infortunio  e  maternita'  mediante  stipula  di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero,  valida  sul   territorio   nazionale,   ovvero   mediante
iscrizione  al  servizio  sanitario  nazionale  valida  anche  per  i
familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario  nazionale
deve essere corrisposto a titolo  di  partecipazione  alle  spese  un
contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per
i cittadini italiani, sul reddito  complessivo  conseguito  nell'anno
precedente in Italia e  all'estero.  L'ammontare  del  contributo  e'
determinato con decreto del Ministro della sanita', di  concerto  con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e non puo' essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme
vigenti. 
  4. L'iscrizione volontaria al  servizio  sanitario  nazionale  puo'
essere altresi' richiesta: 
  a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di  permesso  di
soggiorno per motivi di studio; 
  b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati  alla  pari,
ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato  a
Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai  sensi
della legge 18 maggio 1973 n. 304. 
  5. I soggetti di cui al comma 4 sono  tenuti  a  corrispondere  per
l'iscrizione  al  servizio   sanitario   nazionale,   a   titolo   di
partecipazione alla spesa, un contributo  annuale  forfettario  negli
importi e secondo le modalita' previsti dal decreto di cui  al  comma
3. 
  6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere  a)
e b) non e' valido per i familiari a carico. 
  7. Lo straniero  assicurato  al  servizio  sanitario  nazionale  e'
iscritto nella azienda sanitaria locale  del  comune  in  cui  dimora
secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione. 
 
          Nota all'art. 34:
            - Il titolo della  legge  18  maggio  1973,  n.  304  (in
          Gazzetta  Ufficiale 18 giugno 1973, n. 155) e' il seguente:
          "Ratifica   ed   esecuzione   dell'accordo   europeo    sul
          collocamento  alla pari con allegati e protocollo, adottato
          a Strasburgo il 24 novembre 1969".