Art. 34 Divieto di imbarco di veicoli con sovraccarico su navi traghetto e navi a carico orizzontale 1. Il datore di lavoro provvede affinche': a) non vengano imbarcati veicoli merci il cui carico risulti superiore alla portata indicata nel documento di circolazione; b) la manovra di imbarco e sbarco avvenga con a bordo solamente il conducente.