Art. 34
           Divieto di imbarco di veicoli con sovraccarico
            su navi traghetto e navi a carico orizzontale
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a)  non  vengano  imbarcati  veicoli  merci  il  cui  carico  risulti
superiore alla portata indicata nel documento di circolazione;
b) la manovra di imbarco e sbarco avvenga con a  bordo  solamente  il
conducente.