Art. 34 
 
            Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto 
 
  1.  Gli  intermediari  che  distribuiscono   servizi   e   prodotti
assicurativi  del  ramo  assicurativo  di   danni   derivanti   dalla
circolazione  di  veicoli  e  natanti  sono   tenuti,   prima   della
sottoscrizione  del  contratto,  a  informare  il  cliente,  in  modo
corretto, trasparente ed  esaustivo,  sulla  tariffa  e  sulle  altre
condizioni contrattuali proposte  da  almeno  tre  diverse  compagnie
assicurative non appartenenti a medesimi  gruppi,  anche  avvalendosi
delle informazioni  obbligatoriamente  pubblicate  dalle  imprese  di
assicurazione sui propri siti internet. 
  2. Il contratto stipulato senza la  dichiarazione  del  cliente  di
aver ricevuto le informazioni  di  cui  al  comma  1  e'  affetto  da
nullita' rilevabile solo a favore dell'assicurato. 
  (( 3. Il  mancato  adempimento  dell'obbligo  di  cui  al  comma  1
comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico  della  compagnia
che ha conferito il mandato all'agente, che risponde  in  solido  con
questa, di una  sanzione  in  una  misura  pari  a  quanto  stabilito
dall'articolo  324  del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209. 
  3-bis. L'ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  uno
standard di modalita' operative per l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1. 
  3-ter. L'ISVAP predispone, con  cadenza  semestrale,  una  apposita
relazione  sull'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.
))