(( Art. 34-bis 
 
 
                Autorita' nazionale anticorruzione )) 
 
  ((1. Allo scopo di rafforzare la trasparenza e la  correttezza  del
complessivo sistema di rapporti tra cittadini, mondo  delle  imprese,
anche innovative, e pubblica amministrazione, alla Commissione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  che
opera  come  autorita'  nazionale  anticorruzione,  e'  preposto   un
presidente nominato con le forme e le modalita' di  cui  al  medesimo
articolo 13, comma 3,  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia  e
del Ministro dell'interno, tra persone di  notoria  indipendenza  che
hanno avuto esperienza in materia  di  contrasto  alla  corruzione  e
persecuzione  degli  illeciti  nella  pubblica   amministrazione.   I
compensi del presidente  e  dei  componenti  della  Commissione  sono
ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel  rispetto
dell'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa.)) 
  ((2. La Commissione di cui al comma 1  si  avvale,  sulla  base  di
intese con il Ministro dell'economia e delle finanze,  della  Guardia
di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai
fini degli accertamenti relativi all'imposta sul  valore  aggiunto  e
all'imposta sui redditi.  La  Commissione,  agli  stessi  fini,  puo'
richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per  la
funzione pubblica.)) 
  ((3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
  ((4. Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il termine di
cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190,  e'
differito al 31 marzo 2013.))