(( Art. 34-octies 
 
 
Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi  o  integrativi  dei
        servizi ferroviari di interesse regionale e locale )) 
 
  ((1.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   disciplinano
l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o
integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di
cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997,  n.
422, nel rispetto dei principi di concorrenza, di economicita'  e  di
efficienza.)) 
  ((2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a
tutti i servizi ferroviari di interesse regionale  e  locale  di  cui
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
effettuati  in  maniera  stabile  e  continuativa  tramite  modalita'
automobilistica.  Esclusivamente  per   i   servizi   automobilistici
integrativi e sostitutivi di cui al  comma  3  sono  fatte  salve  le
disposizioni del regio  decreto-legge  21  dicembre  1931,  n.  1575,
convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386,  nonche'  le  normative
regionali in materia.)) 
  ((3.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  articolo  non  si
applicano ai seguenti servizi automobilistici:)) 
  ((a) «servizi sostitutivi» dei servizi ferroviari, intendendosi per
tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo  resi  necessari
dalla  provvisoria  interruzione  della  rete  ferroviaria  o   dalla
provvisoria sospensione del servizio ferroviario  per  interventi  di
manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;)) 
  ((b) «servizi integrativi» dei servizi ferroviari, intendendosi per
tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo  resi  necessari
da  un  provvisorio  e  non  programmabile  picco  della  domanda  di
trasporto e  svolti  in  orari  ed  itinerari  identici  al  servizio
ferroviario da essi integrato.)) 
  ((4. Ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
organizzano, entro il termine del 30 giugno 2013, lo svolgimento  dei
servizi automobilistici di cui al  comma  1  in  bacini  territoriali
ottimali tali da massimizzarne l'efficienza e  l'integrazione  con  i
servizi  minimi  di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale   gia'
individuati da ciascuna regione in attuazione  dell'articolo  16  del
decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.  422.  La  dimensione  dei
bacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a  quella  del
territorio provinciale  e  non  superiore  a  quella  del  territorio
regionale. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio  dei
Ministri, a tutela dell'unita' giuridica  ed  economica,  esercita  i
poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5  giugno  2003,
n. 131.)) 
  ((5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento  della  gestione
dei servizi automobilistici di cui al comma 1, cosi' come organizzati
ai sensi del comma 4, avviene in favore di imprenditori o di societa'
in qualunque forma  costituite  individuati  esclusivamente  mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  e  dei  principi
generali relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in  particolare,  dei
principi  di  economicita',  imparzialita',   trasparenza,   adeguata
pubblicita',  non  discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo
riconoscimento e proporzionalita'.  Decorso  inutilmente  il  termine
anzidetto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita'  giuridica
ed economica, esercita i poteri sostitutivi  di  cui  all'articolo  8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.)) 
  ((6. Al fine di promuovere l'assetto concorrenziale e  l'efficienza
dei servizi, il bando di gara o la lettera di  invito  relativi  alle
procedure di cui al comma 5:)) 
  (( a) assicura che  i  corrispettivi  posti  a  base  d'asta  siano
quantificati secondo il  criterio  dei  costi  standard  dei  servizi
automobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna regione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19  novembre  1997,
n. 422;)) 
  (( b) prevede che  la  valutazione  delle  offerte  sia  effettuata
secondo il criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa  da
una commissione nominata dall'ente affidante e composta  da  soggetti
esperti nella specifica materia;)) 
  (( c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte basati su
qualita' e quantita' dei servizi resi e sui progetti di  integrazione
con la rete dei  servizi  minimi  esistenti  prevalgano  sui  criteri
riferiti al prezzo unitario dei servizi;)) 
  (( d) indica i criteri per il passaggio  dei  dipendenti  ai  nuovi
aggiudicatari  del  servizio,  prevedendo,  tra   gli   elementi   di
valutazione dell'offerta,  l'adozione  di  strumenti  di  tutela  dei
livelli occupazionali e dei livelli  salariali  medi  annui  relativi
alla precedente gestione.)) 
  ((7. Al fine di promuovere e sostenere lo  sviluppo  del  trasporto
pubblico regionale e locale, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano  destinano  le  economie  di  gara  eventualmente
ottenute al trasporto pubblico regionale  e  locale  automobilistico,
privilegiando:)) 
  (( a) gli investimenti nell'acquisto di autobus  appartenenti  alla
classe III o alla classe B,  cosi'  come  definite  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  23  dicembre  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004;)) 
  (( b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi  automobilistici
a domanda elevata;)) 
  ((  c)  l'adeguamento  inflattivo  contrattualmente  previsto   dei
corrispettivi di esercizio;)) 
  ((  d)  il  cofinanziamento  regionale  ai  rinnovi  del  contratto
collettivo nazionale  relativo  al  settore  del  trasporto  pubblico
regionale e locale.))