Art. 34 undecies 
 
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 
 
  1. Nelle more del completamento  del  processo  di  riordino  della
disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l'anno  2012,
il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e' ripartito con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottare d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sulla base del criterio storico. 
  2. All'articolo 1, comma 1031, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, alla lettera b), dopo  le  parole:  «lacuale  e  fluviale»  sono
aggiunte le seguenti: «e la prosecuzione degli interventi di  cui  al
comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  l'articolo  21,  comma   3,   del   citato
          decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "Art.  21.   Finanziamento   di   spese   indifferibili
          dell'anno 2011 
              (Omissis). 
              3. A decorrere dall'anno 2011 e'  istituito  presso  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  il  fondo  per  il
          finanziamento  del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario,  nelle  regioni  a  statuto   ordinario,   con
          dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo  e'
          escluso dai vincoli del Patto di stabilita'. Entro il  mese
          di febbraio 2012, il Governo,  ai  sensi  dell'articolo  8,
          comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  definisce,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  per  il  periodo  2012-2014,  gli  obiettivi   di
          incremento  dell'efficienza  e  di  razionalizzazione   del
          trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti
          misure da  adottare  entro  il  primo  trimestre  del  2012
          nonche' le modalita' di monitoraggio ed i coerenti  criteri
          di riparto del fondo di  cui  al  presente  comma.  Con  la
          predetta intesa sono stabiliti i compiti  dell'Osservatorio
          istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della  legge
          24 dicembre 2007, n.  244;  tra  i  predetti  compiti  sono
          comunque   inclusi    il    monitoraggio    sull'attuazione
          dell'intesa e la predisposizione del piano di  ripartizione
          del predetto  fondo,  che  e'  approvato  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.". 
              Si riporta l'articolo 30, comma 3, del decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011,  n.  214,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  6
          dicembre 2011, n. 284, S.O.: 
              "Art. 30. Esigenze indifferibili 
              3. Il fondo  di  cui  all'articolo  21,  comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e'
          incrementato di 800  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2012. A decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  e'
          alimentato da una compartecipazione  al  gettito  derivante
          dalle accise di cui all'articolo 15 del  presente  decreto;
          l'aliquota della compartecipazione e' stabilita entro il 30
          settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Conseguentemente, al decreto legislativo 6  maggio
          2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 2, comma 1, sono  soppresse  le  parole
          "ed  alle   entrate   derivanti   dalla   compartecipazione
          soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4"; 
              b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato; 
              c) all'articolo 32, comma 4, le  parole:  "a  decorrere
          dall'anno  2012",  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "a
          decorrere dall'anno 2013".". 
              Si riporta l'articolo 1, comma 1031, della citata legge
          27 dicembre 2006, n. 296, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1. (Omissis). 
              1031. Al fine di realizzare una  migliore  correlazione
          tra  lo  sviluppo  economico,  l'assetto   territoriale   e
          l'organizzazione dei trasporti e favorire  il  riequilibrio
          modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto
          pubblico locale attraverso  il  miglioramento  dei  servizi
          offerti, e' istituito presso il Ministero dei trasporti  un
          fondo  per  gli  investimenti  destinato  all'acquisto   di
          veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e'
          autorizzata la spesa di 100 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2007, 2008 e 2009,  e'  destinato  a  contributi
          nella misura massima del 75 per cento: 
              a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai
          servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e  9
          del  decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,  e
          successive modificazioni; 
              b) per l'acquisto di veicoli  destinati  a  servizi  su
          linee metropolitane, tranviarie e filoviarie,  nonche'  per
          l'acquisto di unita' navali destinate al trasporto pubblico
          locale effettuato per via marittima,  lagunare,  lacuale  e
          fluviale e la prosecuzione degli interventi di cui al comma
          4 dell'articolo 8 del decreto - legge 1° ottobre  2007,  n.
          159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
          2007, n. 222, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016; 
              c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale
          o ad alimentazione non convenzionale. 
              c-bis) per l'acquisto di elicotteri  e  di  idrovolanti
          destinati ad  un  servizio  minimo  di  trasporto  pubblico
          locale per garantire collegamenti con isole minori  con  le
          quali esiste un fenomeno di pendolarismo; 
              c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere  a)
          e b) e' riservato almeno il 50 per  cento  della  dotazione
          del fondo.". 
              Si riporta l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge  1°
          ottobre  2007,  n.  159  (Interventi  urgenti  in   materia
          economico-finanziaria,  per   lo   sviluppo   e   l'equita'
          sociale), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007,  n.  222,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  2
          ottobre 2007, n. 229: 
              "Art. 8. Interventi per il trasferimento  modale  da  e
          per  la  Sicilia  e  per  il  miglioramento  del  trasporto
          pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina 
              4. Per potenziare  il  trasporto  marittimo  passeggeri
          nello Stretto di Messina e'  autorizzata  la  spesa  di  40
          milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di
          navi, l'adeguamento e il potenziamento dei  pontili  e  dei
          relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto  di
          Reggio Calabria  con  Messina  ed  altri  eventuali  scali,
          nonche' per la introduzione di agevolazioni tariffarie  nel
          periodo dell'emergenza di cui al comma 2 e  la  istituzione
          del sistema informativo  dei  servizi  di  mobilita'  nello
          Stretto.".