Art. 34 undecies Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 1. Nelle more del completamento del processo di riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l'anno 2012, il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio storico. 2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera b), dopo le parole: «lacuale e fluviale» sono aggiunte le seguenti: «e la prosecuzione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016».
Riferimenti normativi Si riporta l'articolo 21, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011: "Art. 21. Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011 (Omissis). 3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo e' escluso dai vincoli del Patto di stabilita'. Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonche' le modalita' di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.". Si riporta l'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.: "Art. 30. Esigenze indifferibili 3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il fondo e' alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise di cui all'articolo 15 del presente decreto; l'aliquota della compartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole "ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4"; b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato; c) all'articolo 32, comma 4, le parole: "a decorrere dall'anno 2012", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013".". Si riporta l'articolo 1, comma 1031, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla presente legge: "Art. 1. (Omissis). 1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, e' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento: a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni; b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonche' per l'acquisto di unita' navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale e la prosecuzione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto - legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016; c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale. c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo; c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) e' riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo.". Si riporta l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2007, n. 229: "Art. 8. Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina 4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonche' per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza di cui al comma 2 e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilita' nello Stretto.".