Art. 34 duodecies 
 
 
                         Proroga di termine 
 
  1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25, le parole: «fino a tale data»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 31 dicembre 2020». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30
          dicembre 2009, n.  194  (Proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni legislative), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, pubblicato nella Gazz.
          Uff. 30  dicembre  2009,  n.  302,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1.  Proroga  di  termini  tributari,  nonche'  in
          materia economico-finanziaria 
              (Omissis). 
              18.   Ferma    restando    la    disciplina    relativa
          all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali  in  base
          alla legge 5 maggio 2009, n. 42,  nonche'  alle  rispettive
          norme  di  attuazione,  nelle  more  del  procedimento   di
          revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle
          concessioni  di  beni  demaniali  marittimi  con  finalita'
          turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai  criteri  e
          alle modalita' di affidamento di  tali  concessioni,  sulla
          base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi
          dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.
          131,  che  e'  conclusa  nel  rispetto  dei   principi   di
          concorrenza,  di  liberta'  di  stabilimento,  di  garanzia
          dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione  delle
          attivita' imprenditoriali e di tutela  degli  investimenti,
          nonche'  in  funzione  del  superamento  del   diritto   di
          insistenza di cui all'articolo 37, secondo  comma,  secondo
          periodo, del codice della navigazione, il termine di durata
          delle concessioni in essere alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto e in scadenza  entro  il  31  dicembre
          2015 e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, fatte salve  le
          disposizioni di  cui  all'articolo  03,  comma  4-bis,  del
          decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  400,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  1993,  n.   494.
          All'articolo  37,   secondo   comma,   del   codice   della
          navigazione, il secondo periodo e' soppresso.".