Art. 34 quater 
 
 
                     Imprese turistico-balneari 
 
  1. All'articolo 11 della legge  15  dicembre  2011,  n.  217,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Si  intendono  quali
imprese turistico-balneari le attivita' classificate all'articolo 01,
comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre  1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,
n. 494, che si svolgono su beni  del  demanio  marittimo,  ovvero  le
attivita' di stabilimento balneare, anche quando  le  strutture  sono
ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di  promuovere
il rilancio delle attivita'  turistico-balneari  e  la  tutela  della
concorrenza, e' demandata alle regioni la fissazione degli  indirizzi
per lo svolgimento  delle  attivita'  accessorie  degli  stabilimenti
balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da  fissare  nel  rispetto
delle particolari condizioni di  tutela  dell'ambiente,  ivi  incluso
l'ambiente urbano, nonche' dell'ordine pubblico,  dell'incolumita'  e
della sicurezza pubblica. Tali  attivita'  accessorie  devono  essere
effettuate entro gli orari di esercizio  cui  sono  funzionalmente  e
logisticamente  collegate  e  devono  svolgersi  nel  rispetto  delle
vigenti norme, prescrizioni e  autorizzazioni  in  materia  edilizia,
urbanistica,  igienico-sanitaria  e  di  inquinamento  acustico.  Gli
indirizzi regionali sono recepiti a  livello  comunale  con  apposita
ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e
di proporzionalita'»; 
  b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
  «6-bis.  In  caso  di  intrattenimenti  danzanti  da  svolgere   in
stabilimenti  balneari,  i  progetti   sottoposti   all'esame   delle
commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio  1940,
n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in  cui  si  svolge
l'attivita' di pubblico spettacolo o intrattenimento. 
  6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai
soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al
comma 6-bis. 
  6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto del  Ministro
dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
339 del  12  dicembre  1983,  non  fanno  parte  dell'intrattenimento
danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del
citato testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i
locali di pubblico spettacolo individuati  nei  progetti  di  cui  al
comma 6-bis, purche' prive di  recinzioni  di  qualsiasi  tipo  e  di
strutture specificatamente destinate allo stazionamento del  pubblico
per assistere a  spettacoli,  in  quanto  aventi  caratteristiche  di
locale all'aperto, come descritto all'articolo 1,  comma  2,  lettera
a), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  11  della  legge  15
          dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita'  europee  -   Legge   comunitaria   2010),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11. (Modifiche al decreto-legge 5  ottobre  1993,
          n.  400,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre  1993,  n.  494.  Procedura   di   infrazione   n.
          2008/4908. Delega al  Governo  in  materia  di  concessioni
          demaniali marittime) 
              1. Al fine di chiudere la procedura  di  infrazione  n.
          2008/4908 avviata ai sensi dell'articolo 258  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' al  fine  di
          rispondere all'esigenza  degli  operatori  del  mercato  di
          usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente
          ai   principi   comunitari,   consenta   lo   sviluppo    e
          l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa: 
              a) il comma 2  dell'articolo  01  del  decreto-legge  5
          ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive  modificazioni,
          e' abrogato; 
              b) al comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge  5
          ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive  modificazioni,
          le parole: «di  cui  al  comma  2»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «di cui al comma 1»; 
              c) all'articolo 03, comma 4-bis,  del  decreto-legge  5
          ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole:  «Ferme  restando
          le disposizioni di cui  all'articolo  01,  comma  2,»  sono
          soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
          disposizioni del  presente  comma  non  si  applicano  alle
          concessioni   rilasciate   nell'ambito   delle   rispettive
          circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali di cui
          alla legge 28 gennaio 1994, n. 84». 
              2. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quindici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          su proposta del Ministro per i rapporti con  le  regioni  e
          per la coesione territoriale, di concerto  con  i  Ministri
          delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
          finanze, dello sviluppo economico, per  la  semplificazione
          normativa, per le  politiche  europee  e  per  il  turismo,
          previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni, un decreto  legislativo
          avente  ad  oggetto  la  revisione  e  il  riordino   della
          legislazione relativa alle concessioni demaniali  marittime
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) stabilire limiti minimi e massimi  di  durata  delle
          concessioni, entro i quali le  regioni  fissano  la  durata
          delle stesse in  modo  da  assicurare  un  uso  rispondente
          all'interesse pubblico  nonche'  proporzionato  all'entita'
          degli investimenti; 
              b) prevedere criteri e  modalita'  di  affidamento  nel
          rispetto  dei  principi  di  concorrenza,  di  liberta'  di
          stabilimento, di garanzia dell'esercizio,  dello  sviluppo,
          della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali  e  di
          tutela degli investimenti; 
              c) individuare modalita' per la riscossione  e  per  la
          suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra  comuni,
          province e regioni; 
              d) fermo restando, in assoluto,  il  diritto  libero  e
          gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai
          fini   di   balneazione,   disciplinare   le   ipotesi   di
          costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del
          demanio marittimo; 
              e) individuare i casi  in  cui  le  concessioni  nuove,
          decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di
          utilizzazione delle aree del demanio marittimo  predisposti
          dalle regioni; 
              f)  prevedere  criteri  per   l'equo   indennizzo   del
          concessionario  nei  casi  di  revoca   della   concessione
          demaniale, nei casi previsti dall'articolo  42  del  codice
          della navigazione; 
              g) stabilire criteri per l'eventuale  dichiarazione  di
          decadenza delle concessioni, nonche'  criteri  e  modalita'
          per il subingresso in caso di vendita o  di  affitto  delle
          aziende. 
              3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma  2
          e' trasmesso alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica affinche' siano espressi, entro sessanta  giorni
          dalla data di  trasmissione,  i  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia. Decorso tale  termine,
          il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 
              4. Dall'attuazione del decreto legislativo  di  cui  al
          comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              5. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo di cui al  comma  2,  il  Governo,  nel
          rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4,  puo'
          emanare disposizioni correttive e integrative del  medesimo
          decreto legislativo. 
              6. Si intendono  quali  imprese  turistico-balneari  le
          attivita' classificate all'articolo 01,  comma  1,  lettere
          b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
          n. 494, che si svolgono  su  beni  del  demanio  marittimo,
          ovvero le attivita' di stabilimento balneare, anche  quando
          le strutture sono  ubicate  su  beni  diversi  dal  demanio
          marittimo.  Al  fine  di  promuovere  il   rilancio   delle
          attivita' turistico-balneari e la tutela della concorrenza,
          e' demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per
          lo   svolgimento   delle   attivita'    accessorie    degli
          stabilimenti     balneari,     quali     l'esercizio     di
          somministrazione   di   alimenti   e    bevande    e    gli
          intrattenimenti  musicali  e  danzanti,  da   fissare   nel
          rispetto   delle   particolari   condizioni    di    tutela
          dell'ambiente,  ivi  incluso  l'ambiente  urbano,   nonche'
          dell'ordine pubblico, dell'incolumita'  e  della  sicurezza
          pubblica.   Tali   attivita'   accessorie   devono   essere
          effettuate  entro  gli  orari   di   esercizio   cui   sono
          funzionalmente  e   logisticamente   collegate   e   devono
          svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni  e
          autorizzazioni   in    materia    edilizia,    urbanistica,
          igienico-sanitaria  e   di   inquinamento   acustico.   Gli
          indirizzi regionali sono recepiti a  livello  comunale  con
          apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del  principio
          di sussidiarieta' e di proporzionalita'. 
              6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da  svolgere
          in stabilimenti balneari, i progetti  sottoposti  all'esame
          delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto
          6 maggio 1940, n. 635, devono individuare  espressamente  i
          luoghi in cui si svolge l'attivita' di pubblico  spettacolo
          o intrattenimento. 
              6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80  del  testo
          unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  si
          applica  esclusivamente  ai   soli   luoghi   di   pubblico
          spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis. 
              6-quater. In coerenza con quanto disposto  dal  decreto
          del Ministro  dell'interno  30  novembre  1983,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre  1983,  non
          fanno parte dell'intrattenimento  danzante  e  sono  quindi
          sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato testo
          unico, le aree della concessione  demaniale  circostanti  i
          locali di pubblico spettacolo individuati nei  progetti  di
          cui  al  comma  6-bis,  purche'  prive  di  recinzioni   di
          qualsiasi tipo e di  strutture  specificatamente  destinate
          allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli,
          in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come
          descritto all'articolo 1, comma 2, lettera a),  del  citato
          decreto ministeriale 30 novembre 1983.".