Art. 34 sexies Disposizioni in materia di accise 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comma 3, dopo le parole: «passivi dell'accisa» sono inserite le seguenti: «e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta,» e la parola: «assolto» e' sostituita dalle seguenti: «comunque corrisposto».
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre 1995, n. 279, S.O. , come modificato dalla presente legge: "Art. 16. Privilegio (Art. 33 T.U. spiriti 1924 - Art. 26 T.U. birra 1924 - Art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 - Art. 7 D.L. n. 46/1976 - Art. 25, comma 4, D.L. n. 331/1993) (Omissis). 3. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e' posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.".