Art. 34 septies 
 
 
       Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca 
 
  1. All'articolo 2,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo le  parole:  «dello  stesso
codice» sono inserite le seguenti: «, gli imprenditori ittici di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,». 
  2. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  1,  del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, con decreto del  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da  emanare  di
concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  entro  il  31
dicembre 2012, sono adottate le opportune disposizioni  attuative  di
quanto previsto al comma 1, anche al fine di integrare  nel  registro
delle  imprese  di  cui  all'articolo  2188  del  codice  civile   le
informazioni di cui agli articoli  63  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,  n.  1639,  tenuto  conto
altresi' del ruolo e  delle  funzioni  svolte  dalle  Capitanerie  di
porto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo  2  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14 dicembre  1999,  n.  558,  (Regolamento
          recante norme per la semplificazione  della  disciplina  in
          materia  di  registro  delle  imprese,   nonche'   per   la
          semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia  di
          inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo
          delle imprese artigiane o al  registro  delle  imprese  per
          particolari categorie di attivita' soggette  alla  verifica
          di  determinati  requisiti  tecnici   -   numeri   94-97-98
          dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 2. Iscrizione nella sezione speciale del registro
          delle imprese 
              1. Sono iscritti in una sezione speciale  del  registro
          delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo
          2135 del codice  civile,  i  piccoli  imprenditori  di  cui
          all'articolo 2083 dello  stesso  codice,  gli  imprenditori
          ittici di cui all'articolo  4  del  decreto  legislativo  9
          gennaio 2012, n. 4, e  le  societa'  semplici.  Le  persone
          fisiche, le societa' e i consorzi iscritti  negli  albi  di
          cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono  annotati  nella
          medesima sezione speciale. 
              2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento,  ogni  riferimento   alle   sezioni   speciali
          contenuto nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in  ogni
          altra disposizione si intende operato con riferimento  alla
          sezione speciale di cui al comma 1. 
              3.  La  certificazione  relativa  all'iscrizione  nella
          sezione  speciale  di  cui   al   comma   1,   riporta   la
          specificazione della qualifica  di  imprenditore  agricolo,
          piccolo imprenditore, societa' semplice e artigiano nonche'
          di ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti.". 
              Si  riporta  l'articolo  10,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della  L.  7
          marzo  2003,  n.  38,  in  materia  di  pesca   marittima),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2004, n. 145: 
              "Art. 10. Disposizioni transitorie e abrogative 
              1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23  agosto
          1988, n. 400, sulla proposta del Ministro  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto   con   i
          Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni
          e  le  provincie  Autonome  sono  emanati  i   decreti   di
          attuazione del presente decreto.". 
              Si riporta l'articolo 2188 del codice civile: 
              "Art. 2188. Registro delle imprese 
              E'  istituito  il  registro  delle   imprese   per   le
          iscrizioni previste dalla legge. 
              Il registro e' tenuto dall'ufficio del  registro  delle
          imprese sotto la  vigilanza  di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale. 
              Il registro e' pubblico.". 
              Si riporta l'intitolazione degli articoli da  63  a  73
          del Capo II  (Delle  imprese  di  pesca)  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  2  ottobre  1968,  n.   1639
          (Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio  1965,  n.
          963, concernente  la  disciplina  della  pesca  marittima),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 1969, n. 188, S.O.: 
              "Capo II Delle imprese di pesca 
              Art. 63. Registro delle imprese di pesca 
              Art. 64. Ufficio di iscrizione 
              Art. 65. Rappresentanza dell'impresa di pesca 
              Art. 66. Iscrizione nel registro 
              Art. 67. Documenti per l'iscrizione 
              Art. 66. Annotazioni del registro 
              Art. 69. Trasferimento di iscrizione 
              Art. 70. Cancellazione dal registro 
              Art. 71. Reiscrizione nel registro 
              Art. 72. Certificato di iscrizione 
              Art. 73. Prima iscrizione nel registro".