Art. 34 septies Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo le parole: «dello stesso codice» sono inserite le seguenti: «, gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,». 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2012, sono adottate le opportune disposizioni attuative di quanto previsto al comma 1, anche al fine di integrare nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile le informazioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, tenuto conto altresi' del ruolo e delle funzioni svolte dalle Capitanerie di porto.
Riferimenti normativi Si riporta l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici - numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272, come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese 1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice, gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e le societa' semplici. Le persone fisiche, le societa' e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono annotati nella medesima sezione speciale. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni riferimento alle sezioni speciali contenuto nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si intende operato con riferimento alla sezione speciale di cui al comma 1. 3. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1, riporta la specificazione della qualifica di imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, societa' semplice e artigiano nonche' di ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti.". Si riporta l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima), pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2004, n. 145: "Art. 10. Disposizioni transitorie e abrogative 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto.". Si riporta l'articolo 2188 del codice civile: "Art. 2188. Registro delle imprese E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro e' pubblico.". Si riporta l'intitolazione degli articoli da 63 a 73 del Capo II (Delle imprese di pesca) del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima), pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 1969, n. 188, S.O.: "Capo II Delle imprese di pesca Art. 63. Registro delle imprese di pesca Art. 64. Ufficio di iscrizione Art. 65. Rappresentanza dell'impresa di pesca Art. 66. Iscrizione nel registro Art. 67. Documenti per l'iscrizione Art. 66. Annotazioni del registro Art. 69. Trasferimento di iscrizione Art. 70. Cancellazione dal registro Art. 71. Reiscrizione nel registro Art. 72. Certificato di iscrizione Art. 73. Prima iscrizione nel registro".