Art. 34 novies Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale 1. Al fine di provvedere alla chiusura delle posizioni debitorie e creditorie determinatesi ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui alle suddette disposizioni sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni prodotte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai singoli beneficiari in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi. L'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi della collaborazione dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ha facolta' di effettuare controlli a campione in ordine alla sussistenza del requisito del reddito. Per i requisiti oggettivi la cooperativa ovvero l'impresa o il soggetto pubblico dedicato all'edilizia residenziale deve produrre il certificato di agibilita' di cui agli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Qualora sia accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari, il beneficiario decade dal diritto al contributo statale ed e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre agli oneri accessori di legge. 2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza. La certificazione evidenzia le complessive posizioni debitorie e creditorie relative alle disposizioni citate al comma 1; la determinazione delle predette posizioni non tiene conto dei conguagli relativi alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico. 3. Le risorse derivanti dalle posizioni di credito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti degli istituti bancari mutuanti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le finalita' di cui al comma 1, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi Si riporta l'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166 (Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivita' edilizia), pubblicata nella Gazz. Uff. 7 giugno 1975, n. 148: "Art. 16. (Omissis). I contributi di cui al primo comma sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo sulla base del costo effettivo dell'operazione e dell'onere totale a carico dei mutuatari all'epoca vigenti.". Si riportano gli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 17 agosto 1977, n. 223: "Art. 2 . Resta confermato che i contributi concessi dal Ministro per i lavori pubblici - Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale - ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sulla base delle delibere di concessione del mutuo da parte degli istituti di credito convenzionati e della dichiarazione comunale di avvenuto inizio lavori e corrisposti, ai sensi dello stesso articolo 16, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, sono utilizzati in modo che anche nella fase di preammortamento l'onere a carico del mutuatario non superi il tasso agevolato di interesse stabilito dalla legge per il periodo di ammortamento. Nel periodo finale dell'ammortamento del mutuo e' a carico del mutuatario e degli eventuali aventi causa l'intera rata di rimborso anche per la parte non piu' coperta dal contributo statale per effetto dell'anticipato utilizzo di cui al precedente comma." "Art. 10. Per far fronte alle necessita' del programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruenti dei contributi di cui al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 ed all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, derivanti dall'aumento del costo del danaro, dall'aggiornamento dei costi di costruzione entro il limite massimo del 15 per cento degli stessi costi determinati dai decreti ministeriali 27 febbraio 1975 e 3 ottobre 1975, e' autorizzato l'ulteriore limite di impegno, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978.". Si riporta l'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1971, n. 276: "Art. 72. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare. Tale contributo e' concesso nella misura occorrente affinche' i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonche' per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprieta' indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprieta' degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprieta' divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati. I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. La garanzia dello Stato diventera' operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'Istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo credito e cio' purche' l'Istituto stesso abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza. Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971 e successivi. La garanzia dello Stato continuera' a sussistere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente legge. Per la determinazione e l'erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 e successive modifiche ed integrazioni. Per la concessione dei contributi statali e' autorizzato il limite d'impegno di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'articolo 67 della presente legge. Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sara' fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo.". Si riporta l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 (Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1975, n. 218: "Art. 6. Edilizia convenzionata Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'articolo 9, legge 27 maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualita' relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166. Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per l'invio da parte delle regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative e agli enti pubblici che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso articolo 11, al comune interessato, all'istituto di credito ed al CER decorre dalla data di comunicazione alla regione della ripartizione territoriale dei contributi. Il termine previsto dal successivo articolo 13 della citata legge 27 maggio 1975, n. 166, decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato. I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976. La limitazione temporale riguardante l'iscrizione presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1975, numero 166, non si applica alle societa' a prevalente partecipazione regionale e/o comunale.". Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. Si riportano gli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.: "Art. 24. Certificato di agibilita' 1. Il certificato di agibilita' attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilita' viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attivita', o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilita'. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. 4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita' deve essere allegato copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni." "Art. 25. Procedimento di rilascio del certificato di agibilita' 1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, e' tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilita', corredata della seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilita', che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilita' di conformita' dell'opera rispetto al progetto approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrita' degli ambienti; c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e127, nonche' all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformita' degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico. 2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilita' verificata la seguente documentazione: a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67; b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformita' delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II; c) la documentazione indicata al comma 1; d) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82. 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilita' si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso e' di sessanta giorni. 5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.".