Art. 34 
 
Deleghe per il recepimento di atti dell'Unione europea  contenute  in
  leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale 
  1. I decreti legislativi di recepimento o  di  attuazione  di  atti
dell'Unione europea ovvero di modifica di disposizioni attuative  dei
medesimi, la cui delega e' contenuta in leggi diverse dalla legge  di
delegazione europea annuale, sono adottati, nel rispetto degli  altri
principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge  di
delegazione europea  per  l'anno  di  riferimento,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per  gli  affari
europei e del Ministro con competenza prevalente  nella  materia,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della normativa. 
  2. La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica,  altresi',
all'emanazione di testi unici per il riordino e  l'armonizzazione  di
normative  di  settore  interessate  dai   decreti   legislativi   di
recepimento di direttive europee, nel rispetto delle competenze delle
regioni e delle province autonome.