Art. 34 
 
(Disposizioni in  materia  di  trasmissione  in  via  telematica  del
certificato medico di  gravidanza  indicante  la  data  presunta  del
parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione  di
                             gravidanza) 
 
  1. All'articolo 21 del testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. A decorrere  dal  termine  indicato  nel  comma  2-ter,  il
certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto
deve essere inviato all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
(INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico  del
Servizio sanitario nazionale o con  esso  convenzionato,  secondo  le
modalita' e utilizzando i servizi definiti con decreto del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,
utilizzando  il  sistema  di  trasmissione  delle  certificazioni  di
malattia, di cui al decreto del Ministro  della  salute  26  febbraio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65. »; 
  b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato  di  parto  o  del
certificato di interruzione  di  gravidanza  deve  essere  effettuata
esclusivamente  per  via  telematica   dalla   competente   struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio  sanitario
nazionale, secondo le modalita' e utilizzando i servizi definiti  con
il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis. 
  2-ter. Le modalita' di comunicazione di cui ai commi 1-bis e  2-bis
trovano applicazione a decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo
alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale  di  cui
al comma 1-bis. 
  2-quater. Fino alla scadenza del termine  di  cui  al  comma  2-ter
rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare  all'INPS
il certificato medico di gravidanza indicante la  data  presunta  del
parto, a sensi del comma  1,  nonche'  la  dichiarazione  sostitutiva
attestante la data del parto, ai sensi  dell'articolo  46  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni». 
  2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni  di  cui
al comma  1  l'amministrazione  provvede  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.