Articolo 34 Norme generali 1. Nella Zona D2 della Riserva di Torre Guaceto e' possibile svolgere attivita' zootecniche di animali da bassa corte (galline ovaiole, polli e capponi, faraone, tacchini, anatre e oche, conigli, maiali) ad esclusivo carattere estensivo, escludendo ogni forma di allevamento industriale (es. allevamenti senza terra). Se l'attivita' ne' a scopo di reddito, fatte salve le autorizzazioni comunali, gli interventi devono seguire le indicazioni tecniche di cui agli articoli 35, 36 e 37. 2. Gli animali, anche se hanno libero accesso al pascolo, devono sempre avere a disposizione erbe e verdure. All'interno dei ricoveri, a partire dalla quarta settimana fino alla quattordicesima (e fino alla dodicesima per le anatre), deve essere presente una rastrelliera con foraggi freschi o secchi.