Art. 34 Sintesi non tecniche dei progetti 1. Fatta salva la tutela della proprieta' intellettuale e delle informazioni riservate, la sintesi non tecnica del progetto, compilata dal responsabile del progetto secondo il modello di cui all'allegato IX del presente decreto contiene: a) informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresi i danni e i benefici previsti, nonche' sul numero e sulle specie animali da utilizzare; b) la dimostrazione della conformita' ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento. 2. Il Ministero pubblica le sintesi non tecniche dei progetti e le eventuali relative revisioni entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 31.