Art. 34 
 
 
                  Sintesi non tecniche dei progetti 
 
  1. Fatta salva la tutela della  proprieta'  intellettuale  e  delle
informazioni  riservate,  la  sintesi  non  tecnica   del   progetto,
compilata dal responsabile del progetto secondo  il  modello  di  cui
all'allegato IX del presente decreto contiene: 
  a) informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresi i  danni
e i benefici previsti, nonche' sul numero e sulle specie  animali  da
utilizzare; 
  b) la dimostrazione della conformita' ai requisiti di sostituzione,
riduzione e perfezionamento. 
  2. Il Ministero pubblica le sintesi non tecniche dei progetti e  le
eventuali  relative   revisioni   entro   tre   mesi   dal   rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 31.